Con il provvedimento direttoriale trova quindi finalmente attuazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 540 della Legge finanziaria per il 2017 (n. 232 del 2016) con cui è stata istituita una lotteria nazionale cui possono partecipare i contribuenti, persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni, di importo pari o superiore a 1 euro. Per il 2020 le estrazioni saranno solamente annuali e mensili (mentre dal 2021 anche settimanali). Nel caso delle estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia infine sia il consumatore, sia l’esercente.
Sono previsti per l’esercente un premio annuale di 1.000.000 di euro, dieci premi mensili di 20.000 euro, e, a partire dal 2021, quindici premi settimanali di 5.000 euro. Ogni acquisto genera un numero di biglietti "virtuali" che consentono la partecipazione alla lotteria: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Ai fini della partecipazione, ogni consumatore può richiedere all’esercente, prima dell’emissione dello scontrino, di abbinare il proprio “codice lotteria”, e cioè il codice alfanumerico generato accedendo all'area pubblica del "Portale lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a partire dalle ore 12.00 del 9 marzo 2020. Il consumatore può comunque generare più codici lotteria a sé stesso associati, tutti ugualmente validi ai fini della lotteria. Come ricordato dalla guida “lotteria degli scontrini”, pubblicata dall’Agenzia delle entrate a Marzo 2020, la nuova lotteria prevede estrazioni "ordinarie" ed estrazioni "zero contanti": chi paga infatti con moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni. Da ricordare come tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.
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