Nel Quadro VQ del Modello IVA 2020, infatti, se i versamenti avvengono in forma rateale, occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il termine ordinario di presentazione. L’importo così individuato, confluendo nel rigo VL12, concorre alla determinazione del credito IVA annuale, mentre le rate successive dovranno essere riportate nel Quadro VQ delle dichiarazioni relative agli anni in cui i relativi pagamenti verranno effettuati.
Il caso esaminato
L’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente che, nell’anno 2018, ha versato solo in parte l’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche e che, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, ha rateizzato il pagamento dei debiti non versati tempestivamente.
Dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2018 era emersa un’eccedenza IVA a credito che il contribuente non aveva potuto esporre nella dichiarazione annuale, siccome le istruzioni relative alla compilazione del rigo VL33 (Totale IVA a credito) della dichiarazione chiariscono che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati e che il rigo non deve essere compilato nel caso in cui dal calcolo emerga un importo negativo.
Il contribuente chiudeva, pertanto, la dichiarazione a zero, senza potere utilizzare il credito nelle liquidazioni IVA del 2019, così come in compensazione tramite Modello F24.
Le indicazioni rese nella risposta all’interpello n. 449/2019
Nel chiarire le modalità di recupero del credito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le indicazioni rese nella risposta all’interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, secondo cui, qualora siano stati omessi i versamenti dell’IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel Quadro VL della dichiarazione IVA non vanno considerati i ...