Il fatto all’attenzione dell’ordinanza della seconda sez. civile, n. 3048/2020
Due coniugi convenivano in giudizio il venditore di un appartamento ad uso abitativo, immobile che - in un secondo momento - si rivelava non abitabile in ragione del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.
La domanda in giudizio era tesa ad accertare la presenza di vizi sul bene acquistato e/o la mancanza delle qualità promesse, con condanna al ristoro delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere necessarie a rendere l’immobile abitativo, oltre al risarcimento dei danni.
Il convenuto eccepiva l’assenza di una propria colpa, avendo acquistato l’immobile nelle medesime condizioni in cui lo aveva alienato ed essendo lo stesso conforme all’utilizzo cui era preposto; in ogni caso, aggiungeva, gli attori sarebbero decaduti dal diritto alla garanzia e l’azione sarebbe prescritta.
Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, accoglieva la domanda, confermata poi dalla Corte di appello di Milano.
Il convenuto proponeva, allora, ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’appello avrebbe qualificato la vicenda quale ipotesi di consegna di aliud pro alio, ritenendo poi contraddittoriamente rispettati i termini previsti dagli artt. 1490 e 1497 c.c. per i vizi.
La Corte di Cassazione rigettava il motivo, specificando che la Corte di appello, in virtù di quanto emergeva dagli atti processuali, aveva ritenuto sussistente una anomalia dell’impianto termico tale da precludere l’abitabilità dell’immobile destinato ad abitazione; e, di conseguenza, la fattispecie concreta ben poteva essere qualificata quale caso di aliud pro alio, con conseguente irrilevanza delle questioni relative al rispetto dei termini.
La correttezza della scelta ermeneutica individuata dalla Corte di merito trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, se si considera che la consegna di aliud pro alio sussiste ogni qual volta il bene ...