Con la norma in esame sono stati sospesi sino al 31 maggio 2020 tutti i versamenti relativi ai carichi di natura tributaria e non tributaria, le cui scadenze ricadono proprio nel periodo di sospensione, e derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi, da avvisi di addebito INPS, dagli atti esecutivi emessi dell’Agenzia delle dogane, dalle ingiunzioni fiscali e dagli accertamenti esecutivi emessi dal 1° gennaio 2020 dagli Enti locali.
La disposizione, non copre però tutte le possibili scadenze in capo al contribuente.
Non v’è dubbio che risultano sospesi i pagamenti derivanti da cartella di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010) e dall’avviso di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010). Non vi è però un rinvio esplicito che preveda la sospensione anche dei pagamenti collegati ad altri atti tributari con la conseguenza che il contribuente, in questi casi, dovrà onorare i versamenti anche durante il periodo di sospensione. Salta agli occhi il mancato rinvio agli avvisi di liquidazione da controllo automatico 36 – bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 e da controllo formale 36-ter DPR 600/73. Gli avvisi bonari non rientrano nella sospensione prevista dall’art. 68 ma non si comprende la ratio di tale esclusione. Ne consegue che, ad oggi, chi ha ricevuto un avviso bonario, per non decadere dalla riduzione delle sanzioni, deve versare il dovuto o la prima rata nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Vi sono poi altri atti, sempre gravosi per il contribuente, esclusi dal perimetro dell’art. 68. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione per imposte di registro, successioni e donazioni; ai piani di rateazione a seguito di perfezionamento di un accertamento con adesione; agli atti di contestazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 472/97); agli atti di recupero dei crediti di imposta; ai versamenti accordati in sede di mediazione e reclamo (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92) o in sede di conciliazione giudiziale (artt. 48 e ss del D. Lgs. n. 546/92). Tutti casi in cui il contribuente dovrà continuare a versare le somme dovute.
Sempre il comma 1 prevede poi la necessità che i versamenti sospesi debbano essere saldati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (“entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”), senza possibilità per il contribuente di chiedere un piano di rateizzazione all’ente impositore. Pertanto sarà opportuno che il contribuente valuti bene se sfruttare la sospensione dell’art. 68 od optare per una richiesta di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 che permette di usufruire di 72 rate mensili.
Inoltre, in applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, è previsto che, per il corrispondente periodo di tempo (8 marzo - 31 maggio 2020), siano sospesi i termini per le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di adempimenti processuali a favore degli enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il comma 3 dell’art. 68 infine differisce al 31 maggio 2020 il versamento della rata prevista per il 28 febbraio 2020 e relativa ai piani di rateazione previsti dalla c.d. rottamazione-ter ed i termini di versamento delle somme stabiliti al 31 marzo 2020, derivanti dal piano di rateazione previsto dal c.d. saldo e stralcio (art. 1, comma 190, della L. n. 145/2018).
Tuttavia, in quest’ultimo caso, potrebbe sorgere un problema di non poco conto. Si rischia, infatti, di dover “cumulare” al 31 maggio 2020 ben due rate di pagamento quella risultante dal rinvio operato con l’art. 68, comma 3, del D.L. 18/2020 e quella “naturale”, prevista dall’ordinario piano di rateazione. Problema che, a quanto pare, non è stato preso in considerazione dal Legislatore.