La vicenda
La fattispecie in oggetto genera dall’opposizione proposta da un consorziato avverso il decreto ingiuntivo di un consorzio di urbanizzazione per il pagamento degli oneri di gestione ordinaria relativi al servizio di vigilanza riferito agli anni tra il 1999 e il 2005, per i quali il debitore era rimasto moroso.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo.
In riformava della decisione impugnata dagli eredi dell’intimato, la Corte di appello accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che sarebbe stato incombenza del consorzio – dato che sussisteva corrispettività tra i contributi consortili e i servizi erogati dall'ente - l'onere di fornire prova dell'effettiva erogazione delle prestazione dedotte in via monitoria, mentre sarebbero state insufficienti le evidenze derivanti dalle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi.
In secondo luogo, la Corte di merito rilevava che a seguito di sentenza del TAR depositata anni prima, il consorzio non aveva più titolo di esercitare le sue prestazioni, in quanto l'attività consortile era destinata ad esaurirsi laddove una qualsiasi pubblica amministrazione avesse principiato ad eseguire le prestazioni erogate dallo stesso consorzio.
Il consorzio, quindi, aveva un ruolo di mera supplenza rispetto agli enti deputati allo svolgimento delle funzioni urbanistiche provvisoriamente svolte dallo stesso.
Lo stesso TAR aveva specificato nella propria decisione come - ricorrendone i presupposti - il consorzio avrebbe dovuto assumere le determinazioni relative al proprio scioglimento.
Il ricorso del consorzio in Cassazione viene incentrato sulla disciplina condominiale relativa alla obbligatorietà della proprietà delle parti comuni, e nel denunciare violazione degli artt. 1104 e 1118 c.c., osservava che nei consorzi di urbanizzazione per la disciplina dei beni dei consorziati, in difetto di disciplina contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto, trovano applicazione le norme del condominio ...