Ticket licenziamento: nozione
Il c.d. ticket di licenziamento è stato introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35 della, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero, che consiste in un contributo che viene pagato dal datore di lavoro privato all’Inps, tramite modello F24, in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) in favore del lavoratore. Di conseguenza, tale contributo viene pagato non solo in caso di risoluzione consensuale, di licenziamento individuale e di dimissioni, ma anche in caso di licenziamento collettivo. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica - l. 223/1991 - nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti, nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità ...