Il fatto.
Tre condomini impugnavano, dinanzi al Tribunale di Bergamo, tre delibere adottate dall’assemblea condominiale per l’approvazione del consuntivo dei lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio. Il giudice di prime cure annullava la prima e la terza delibera. Il Condominio impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, la quale accoglieva il gravame, respingendo integralmente le impugnative delle delibere. Faceva presente che l’assemblea condominiale aveva sì approvato l’esecuzione dei lavori ad un costo superiore alle previsioni originarie, ma che non era possibile sindacare, in sede giudiziale, la convenienza economica di tale scelta. Avverso la decisione della Corte territoriale, uno dei tre condomini, attori in primo grado, propone ricorso per Cassazione – nei confronti del Condominio e degli altri due condomini - sulla base di un solo motivo, affermando che l’assemblea di condominio avesse perpetrato un eccesso di potere, approvando il pagamento di un corrispettivo per opere mai eseguite dall'appaltatore o, comunque, sovrastimate. Gli intimati non svolgevano difese. I Supremi Giudici della Sesta Sezione rigettano il ricorso.
Osservazioni.
La pronuncia in esame affronta la questione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle delibere dell’assemblea condominiale. Ad avviso del Collegio giudicante la Corte territoriale si è uniformata, correttamente, all’orientamento della giurisprudenza, ad avviso della quale, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea – che costituisce l’organo fondamentale del Condominio, al di fuori del quale non può essere presa alcuna decisione rilevante per la vita in comune – dovendosi limitare ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, riscontrabile nei casi in cui l’organo collegiale abbia utilizzato i ...