La vicenda
Un condominio agisce contro una condomina per l’accertamento dell’illegittimità dell’apertura di un varco, da questa praticato, nel muro perimetrale condominiale, allo scopo di mettere in collegamento un vano seminterrato di proprietà esclusiva della condomina, e compreso nel condominio, con una corte sempre di proprietà esclusiva della medesima condomina, ma estranea al condominio attore.
Il tribunale accoglie la domanda e ordina la riduzione in pristino, con decisione confermata in grado d’appello. I giudici di secondo grado, in particolare, ritengono priva di fondamento la deduzione difensiva dell’appellante secondo cui sarebbe stato semplicemente costituito un vincolo pertinenziale tra la corte esterna e il condominio, sicché anche tale corte sarebbe da ricomprendere fra i beni condominiali: secondo la corte d’appello, infatti, il collegamento creato tra i due beni di proprietà esclusiva dell’appellante – uno interno al condominio ed un altro ad esso esterno – mediante l’apertura del varco nel muro perimetrale, ha costituito un illegittimo peso a carico del condominio, non rientrante tra gli usi della cosa comune consentiti, a certe condizioni, dall’art. 1102 c.c.
La condomina non si dà per vinta e ricorre per la cassazione della pronuncia sfavorevole.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata conforme all’orientamento di legittimità (vengono citate Cass. 5 marzo 2015, n. 4501; Cass. 6 febbraio 2009, n. 3035; Cass. 19 aprile 2006, n. 9036; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1708) secondo il quale, in tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo ...