La vicenda
L’amministratore uscente di un condominio ricorreva per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale, al fine di ottenere la condanna del condominio al pagamento di una somma di denaro, a lui dovuta a titolo di compensi professionali e di rimborso delle spese anticipate per la gestione condominiale.
Il condominio intimato, emesso il decreto, proponeva opposizione, asserendo che la pretesa creditoria dell’ex amministratore non potesse basarsi sulla documentazione prodotta - in particolare, né sul verbale di passaggio delle consegne all’amministratore subentrante, né sulla delibera condominiale con cui l’assemblea aveva approvato il rendiconto, da cui si sarebbe dovuta evincere l’esistenza del credito - assumeva, in particolare, che tali atti non avessero di per sé valore probatorio.
Contro la sentenza del giudice di prime cure, che accoglieva l’opposizione presentata dal condominio, l’ex amministratore proponeva appello, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato che l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea comprendeva anche il debito oggetto della causa, sia per le anticipazioni che per i compensi a lui dovuti. La Corte d’Appello adita confermava la decisione del primo giudice, condividendo la valutazione circa la mancata prova del credito fatto valere dall’appellante; inoltre, al fine di chiarificare i rapporti obbligatori eventualmente esistenti fra le parti in lite, non riteneva necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Il giudice di seconde cure affermava che il verbale di passaggio delle consegne al nuovo amministratore, così come il versamento di un acconto, non meglio specificato e non autorizzato dall’assemblea, in favore dell’appellante, non potevano essere qualificati come ricognizioni del debito. Nondimeno, sebbene l’appellante avesse prodotto una documentazione bancaria, avente ad oggetto uscite di denaro da conti correnti personali, in favore del condominio, tale documentazione era da ritenersi insufficiente a fini probatori. Infatti, non solo non consentiva una idonea ricostruzione ...