Con l’ordinanza del 24 febbraio 2020 n. 4909 in commento, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione decide sulla controversia relativa alla illegittimità delle opere di ampliamento del terrazzo sommitale di proprietà esclusiva da parte di un condòmino che, avanzando la posizione della ringhiera, si appropria del cornicione e del canale di gronda in violazione dell’art.1102 cod.civ.
I fatti di causa e il giudizio
Un Condominio di Milano conveniva in giudizio i proprietari di un appartamento con annesso terrazzo, per accertare l’illegittimità delle opere da questi eseguite sul proprio terrazzo sommitale, consistenti nell’avanzamento del terrazzo fino al filo del muro perimetrale di facciata, con annessione del cornicione e della parte della gronda che lo attraversa. L’ampliamento comportava altresì l’avanzamento del parapetto del terrazzo, nella specie costituito da una ringhiera metallica, a delimitazione del terrazzo così ampliato.
Il Condominio attore lamentava quindi la violazione degli artt.1102 e 1120 cod.civ. nonchè del Regolamento condominiale, mancando qualsiasi autorizzazione dell'assemblea, e chiedeva la condanna alla riduzione in pristino ovvero autorizzazione ad eseguire direttamente le opere in caso di inerzia dei convenuti.
Il Giudice di Pace adito rigettava la domanda, non ravvisando alcuna violazione, né dell’art.1102 né dell’art.1120 cod.civ., non essendo dimostrato che tale ampliamento avesse alterato la destinazione della cosa comune o che avesse impedito il pari uso degli altri condòmini.
Proponeva dunque appello il Condominio lamentando l’erroneità della decisione di prime cure in ordine alla violazione degli artt.1102 e 1120 cod.civ. e dell’art.8 del Regolamento condominiale.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del gravame, condannava i due condòmini al ripristino dello stato dei luoghi e alle spese del doppio grado, autorizzando altresì il Condominio ad esecuzione diretta delle opere in caso di inerzia degli appellati ora soccombenti.
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