Cass. Civile, Sezione Seconda – Ordinanza n.3855 del 17/02/2020 – Il caso
Il Condominio aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania l’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e l’amministratore dello stabile medesimo, chiedendo la condanna alla restituzione dei corrispettivi percepiti ed al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi dell’opera. Il Condominio aveva, infatti, nominato il direttore dei lavori ed affidato all’amministratore ed al consiglio di condominio il compito di assegnare l’appalto delle opere alla ditta che avesse presentato l’offerta più vantaggiosa. L’amministratore veniva accusato di non essersi attenuto alle direttive dell’assemblea nella scelta della ditta e nella stipula del contratto di appalto; la ditta di non aver svolto le opere risultanti dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori e, tra l’altro, che le opere realizzate fossero viziate e/o comunque non conformi alla regola dell’arte, con responsabilità solidale del direttore dei lavori. Il Tribunale, dopo aver espletato la CTU, condannava l’appaltatore ed il direttore dei lavori, in solido tra loro, al pagamento in favore del Condominio della somma di € 23.647,05 ed il solo appaltatore al pagamento dell’ulteriore importo di € 52.882,46, respingendo invece la domanda nei confronti dell’amministratore. Il Tribunale di Catania, infine, condannava l’appaltatore ed il direttore dei lavori al pagamento delle spese processuali e di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello il direttore dei lavori ed appello incidentale il Condominio per le rispettive domande che non avevano ricevuto integrale accoglimento da parte del giudice di prime cure.
La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto dal direttore dei lavori e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato dal Condominio, condannava l’appaltatore ed il direttore dei lavori, in solido tra loro, al pagamento della rivalutazione monetaria sulla somma di € 23.647,05 ed il solo appaltatore al pagamento della rivalutazione monetaria ...