In favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, l’art. 13 del Decreto Legge n. 23 dell’ 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) – “Fondo centrale di garanzia PMI” – alla lettera m), prevede garanzie statali gratuite con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione dell’importo dei nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari (di cui all’art. 106 TUB di cui al D.lgs. 385/1993) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, purché sussistano i seguenti requisiti:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
- durata del finanziamento fino a 72 mesi;
- importo concesso non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
Con la lettera circolare del 16 aprile, l’ABI ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del modulo di richiesta della garanzia sui prestiti fino a 25.000 euro. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca stessa;
- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).
Entrambi i documenti dovranno essere compilati e sottoscritti, ed inviati alla banca tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata ...