I fatti
Un condomino convenne avanti al Tribunale di Marsala altri cinque condomini, chiedendone la condanna a rimuovere i box/garage da loro realizzati nell'area condominiale adibita a parcheggio dell'edificio condominiale nonché al risarcimento dei danni. Il Tribunale respinse le domande dell'attore. La Corte d'Appello, in riforma della prima sentenza, ha ordinato, invece, ai condomini di rimuovere i box auto dall'area di parcheggio condominiale, dando per superati i limiti di cui all'art. 1102 c.c., in quanto una porzione cospicua dello spazio comune risultava occupata stabilmente con quei manufatti, con conseguente sottrazione dello stesso all'uso collettivo.
Le questioni di diritto affrontate dall’Ordinanza
L’ordinanza oggetto della nostra analisi che, peraltro, è gemella ad altra ordinanza della Suprema Corte, la n. 5060/2020 sempre del 25 febbraio 2020, ribadisce i limiti di cui all’art. 1102 c.c. in ambito condominiale ed un’analisi congiunta risulta essere particolarmente interessante.
Come prima cosa, occorre ricordare che l’applicabilità dell’art. 1102 c.c., in ambito condominiale, trova la propria fonte nell’art. 1139 c.c., il quale prevede che, per quanto non sia espressamente previsto nel capo del codice civile dedicato al condominio, si osservano le norme sulla comunione in generale.
Rammentiamo, poi, che, nell’edificio condominiale, coesistono parti private e parti comuni (anzi potremmo dire che proprio detta coesistenza è il Condominio). Nel declinare, poi, le norme codicistiche il legislatore non solo ha individuato cosa il singolo condomino possa o non possa fare nella propria unità immobiliare, come disciplinare l’uso delle cose comuni, ma ha anche disciplinato l’utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condominio andando poi ad individuarne quelli che sono i relativi limiti. Circa i limiti, poi, è stato determinante l’intervento armonizzante della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità.
Posta questa differente titolarità dei ...