La controversia oggetto di causa
La contesa giudiziale origina dal preteso acquisto per usucapione di lastrici solari e terrazze di copertura di alcuni fabbricati minori facenti parte di un più grande edificio.
La relativa domanda viene accolta dal tribunale, che rigetta la tesi difensiva del convenuto, il quale opponeva la proprietà esclusiva dei lastrici solari, per compravendita da una società, a sua volta acquirente a titolo contrattuale dagli originari proprietari, gli stessi che avevano ceduto altra parte dei fabbricati ai danti causa della parte attrice.
La corte d’appello conferma la decisione, ritenendo provato l’acquisto dei beni a titolo originario, dopo aver escluso la proprietà per titolo contrattuale vantato dalla parte convenuta.
Investita del ricorso promosso da quest’ultima, la Corte di cassazione lo accoglie, ritenendo fondato – e assorbente – il primo dei cinque motivi articolati a sostegno, incentrato sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 1117, 1140, 1158 e 2697 c.c. e con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’acquisto per usucapione vantato dall’originaria parte attrice.
In particolare, il ricorrente assume, nell’ordine, che: l’acquisto per compravendita dei lastrici solari avrebbe interrotto il possesso esercitato dalla parte attrice; essendo i lastrici solari oggetto di proprietà comune a tutti i condòmini, ai sensi dell’art. 1117 c.c., sarebbe stata necessaria la prova di aver posseduto escludendo gli altri comproprietari; infine, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il vincolo pertinenziale esistente tra i lastrici solari e gli appartamenti.
Il regime giuridico del lastrico solare
La Corte di cassazione ricostruisce correttamente il regime giuridico del lastrico solare, il quale, al pari del tetto, svolge la funzione di copertura dell’edificio.
Tetti e lastrici solari si differenziano solo per ...