Il caso affrontato da Trib. Milano, sez. XIII civ., 23 gennaio 2020, n. 589.
I proprietari di due immobili siti in un edificio condominiale agivano in giudizio nei confronti del condominio al fine di accertare il loro diritto di apporre una canna di esalazione di fumo e una tubazione per il ricircolo dell’aria ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., previa presentazione di uno specifico progetto.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice rilevava che il progetto presentato per la realizzazione della canna fumaria non configurava alcuna innovazione, dovendo, invece, trovare applicazione, nella fattispecie in questione, la disposizione di cui all’art. 1102 cod. civ.
Il Tribunale ammetteva la CTU al fine di accertare la regolarità del progetto per la realizzazione di tale canna e della tubazione, tenuto conto del decoro architettonico dell’edificio, della sua stabilità e sicurezza
Le innovazioni e le mere modifiche della cosa comune: differenze tra l’art. 1120 cod. civ. e l’art. 1102 cod. civ.
Il tema delle canne fumarie in condominio rappresenta una delle questioni maggiormente dibattute in ambito condominiale, soprattutto quando l’oggetto della vertenza riguarda l’installazione di canne di esalazione di fumo di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Non è insolito, infatti, che il proprietario di un’unità immobiliare, sita in un edificio condominiale già dotato di canna fumaria comune, decida di apporne una, lungo il muro perimetrale dello stabile, per il proprio uso esclusivo. Si è allora posta la questione - direttamente rilevante nel caso esaminato da Trib. Milano, sez. XIII civ., 23 gennaio 2020, n. 589 - della riconducibilità o meno di tale manufatto alla nozione di innovazione ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante nel definire il concetto di innovazione ...