1. Secondo le sezioni unite della S.C. il programma negoziale con cui il condominio intenda cedere ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installare e mantenere per un certo tempo sul lastrico solare un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto per il cessionario di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto, ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, costitutivo di un diritto di superficie, da approvare con il consenso unanime dei condomini, sia attraverso un contratto atipico costitutivo di concessione ad aedificandum di natura personale, da approvare a maggioranza ove abbia durata inferiore a nove anni, e soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché dalle norme sulla locazione, tra cui l'art. 1599 c.c., il quale prevede che il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente ove abbia data certa anteriore all’alienazione della cosa (Cass. SS.UU. 30 aprile 2020 nn.8434 e 8435) .
2. La possibilità di costituire un diritto di superficie sarebbe desumibile dal f atto che i ripetitori telefonici si devono considerare - oltre che, genericamente, beni immobili ai sensi dell'art. 812 c.c. - anche "costruzioni" agli specifici effetti tanto dell'art. 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell'art. 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di un diritto di superficie). Supporterebbero tale conclusione le indicazioni che si desumono, per un verso, dal testo unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), il quale, nell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la "istallazione... di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"; per altro verso, dal ...