La vicenda
Nel caso di specie, un amministratore di condominio veniva tratto in giudizio con l'accusa di essersi appropriato indebitamente delle somme presenti sui conti correnti dei condomini. In qualità di mandatario e di unico delegato, l'amministratore aveva il compito di trattenere dai predetti conti solamente quanto necessario per pagare il proprio compenso professionale e per affrontare tutte le altre spese condominiali. Anziché adempiere fedelmente al proprio mandato, l'amministratore gestiva i conti correnti in maniera piuttosto arbitraria e disinvolta, effettuando bonifici e altre operazioni per pagare anche le spese di altri condomini che l'imputato gestiva. Inoltre, alla revoca del mandato, tratteneva una somma che, a suo dire, gli spettava a compensazione di un presunto credito (tra l'altro, non dimostrato).
In giudizio, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha confermato le residue affermazioni di responsabilità dell’amministratore in ordine ai reati di appropriazione indebita e diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.
L’imputato ricorre per Cassazione lamentando violazione di legge (art. 646 c.p., appropriazione indebita), e vizi di motivazione, in quanto egli avrebbe legittimamente esercitato il diritto di ritenzione per soddisfare propri crediti che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto sforniti di prova. La sua condotta potrebbe al più integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.); i suoi rendiconti non sarebbero mai stati formalmente impugnati; egli ha riconosciuto unicamente un credito delle parti civili; il ricorrente sarebbe stato, comunque, meritevole delle attenuanti generiche.
Esito del giudizio
Nel decidere la vertenza, con la sentenza n. 12618/2020 in esame, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’imputato ed afferma che commette reato di appropriazione indebita l’amministratore che trattiene somme ricevute direttamente dai condomini a giustificazione di una compensazione con crediti pregressi che l’amministratore ...