Applicazione dei minimi retributivi del ccnl sul trasporto aereo
Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2002, n. 77, che è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinari n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 ed è entrata in vigore il 18 luglio 2020. Nell’art. 203, commi 1 e 2, stabilisce l’applicazione dell’obbligo di applicare almeno i minimi retributivi del Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per:
- i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nei confronti del personale proprio con base di servizio in Italia, ai sensi del regolamento (CE) n. 965/2012, il quale stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ed il relativo personale di volo;
- il personale dipendente di imprese terze, utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al comma 1 dell’articolo in esame.
Il contratto collettivo nazionale cui fa riferimento l’articolo in esame è quello del ccnl trasporto aereo, del 30 maggio 2019, nella parte generale siglata dalla totalità delle associazioni datoriali e dalle segreterie nazionali di categoria dei sindacati CGIL,CISL,UIL e UGL, che regolamenta l’intero settore, fa espresso rinvio al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e all’Accordo Interconfederale del 28 febbraio ...