Il divulgarsi dell'emergenza da Covid-19 in Italia ha visto impegnato il legislatore nei mesi scorsi in un'attività di sospensione del versamenti fiscali e contributivi, tenuto che molte attività hanno dovuto sopportare un periodo di chiusura forzata, che per molti è stato prolungato per più di due mesi.
La ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi, inizialmente portava la data del 30 giugno scorso, data poi posticipata al 16 settembre 2020.
Il 104/2020 (Decreto Agosto) da ultimo è intervenuto sulle modalità di pagamento concedendo ai contribuenti interessati un'ulteriore dilazione, sempre, però, a partire dal 16 settembre 2020.
L'art. 97 del Dl 104/2020 prevede infatti, un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. Viene, infatti, previsto che "i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021".
I contribuenti interessati dalle norme sopracitate possono procedere con il versamento degli importi sospesi e non ancora versati scegliendo tra 3 possibilità, alternative tra loro:
- versamento per intero entro il 16 settembre 2020;
- versamento per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- versamento per il 50 per cento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.
il tutto tenendo conto che il 16 settembre sono in scadenza anche tutti gli altri versamenti ordinari (iva mensile, rata saldo iva, ritenute, contributi dipendenti, etc...).
Quali sono i contribuenti interessati dalle norme di sospensione e qual'è la natura dei versamenti sospesi? Cosa prevedono gli artt. 126 e 127 del 34/2020 citati nel Dl Agosto?
I mesi interessati dalla sospensione sono i mesi di marzo, aprile e maggio; il Dl Cura Italia è intervenuto sul mese di marzo ed aprile e il Dl Rilancio è intervenuto sui mesi di aprile e maggio, facendo salvo sul mese di aprile comunque quanto già indicato dal Dl Cura Italia.
Art. 126
Il citato art. 126 del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, rimanda all' articolo 18,commi 1,2,3,4,5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito nella Legge 40/2020).
I commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Dl 23/2020 prevedono che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (anno precedente) possano beneficiare per il mese di aprile e per il mese di maggio 2020 della sospensione dei versamenti di:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria
a condizione che si sia verificata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% per cento nel mese di marzo 2020 confrontato con il mese di marzo 2019 (per i versamenti in scadenza ad aprile 2020) ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 riparametrata su aprile 2019 (per i versamenti in scadenza a maggio 2020).
I commi 3 e 4 del citato art. 18 prevedono, invece, che i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (anno precedente) possano beneficiare per il mese di aprile e per il mese di maggio 2020 della sospensione dei versamenti di:
- ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria
a condizione che si sia verificata una diminuzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 50% per cento nel mese di marzo 2020 confrontato con il mese di marzo 2019 (per i versamenti in scadenza ad aprile 2020) ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 riparametrata su aprile 2019 (per i versamenti in scadenza a maggio 2020).
Il comma 5 prevede che la medesima sospensione competa, senza verifica di alcun parametro, anche:
- a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa. Attenzione!!Per i soggetti del terzo settore che svolgono attività d'impresa la sospensione segue le norme sopra citate di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 (percentuale di perdita di fatturato)
In ultimo, il comma 6 stabilisce che "la sospensione dei versamenti dell'Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi dell'anno precedente, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, Alessandria ed Asti che hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% ".
Art. 127
L'art. 127 del Dl 34/2020 fa riferimento ai versamenti sospesi del Dl Cura Italia, e più precisamente per:
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
- soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre,club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
- professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
sono sospesi i termini:
- per il versamento delle ritenute alla fonte ex art. 23 e 24 DPR 600/73 per il periodo 2 marzo 2020 - 30 aprile 2020 (31 maggio per le federazioni);
- per gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per il periodo 2 marzo 2020-30 aprile 2020 (31 maggio per le federazioni);
- per il versamento relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020
Per tutti i soggetti aventi sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi sotto i 2 milioni di euro (vedi anno precedente) sono sospesi i seguenti versamenti , con scadenza compresa tra l’8 marzo ed 31 marzo 2020:
- Ritenute alla fonte art. 23/24 Dpr 600/73;
- Trattenute addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituto d’imposta;
- Iva
- Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
Il comma 3 dell'art. 62 del Dl Cura Italia prevede che "la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza".
Attenzione! Il comma 3 del citato art. 126 (legge 77/2020) ricorda che per i primi comuni indicati come zona rossa con DPCM del 1° marzo 2020 rimangono validi i termini della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e cioè a partire dal 23 febbraio 2020.
Infine, è previsto anche il versamento di quanto dovuto per le ritenute d'acconto ex art. 25 e 25bis del DPR 600/73. Il comma 2 dell'art. 126 prevede, infatti che i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e debbono provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute a partire dal 16 settembre 2020.