L'accesso ai documenti condominiali nella giurisprudenza ante riforma del condominio
La possibilità del condomino di esaminare la documentazione contabile, in ogni tempo e senza necessità di specifica motivazione è stata riconosciuta da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla fine degli anni novanta (Cass., sez. II 26 agosto 1998 n. 8460; Cass. Sez. II 29 novembre 2001 n. 15159), sul presupposto che tale facoltà rientrasse nei poteri di controllo e vigilanza che il contratto di mandato riconosce in ogni tempo al mandante riguardo l'attività posta in essere dal mandatario e sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siamo contrari al principio della correttezza, che deve stare alla base dei rapporti interpersonali e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo i condomini si addossino i costi.
Veniva, così, superato il precedente orientamento per il quale fuori dalla sede deputata alla verifica della documentazione contabile presentata dall'amministratore per il rendiconto, cioè l'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo, la richiesta di accesso ai documenti doveva essere espressamente motivata (Cass. Sez. II 5 aprile 1984, n. 2220).
Al diritto del condomino di accedere alla documentazione contabile corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e di informare i condomini sulle modalità adottate per esercitarlo (Cass. Sez. II, 16 giugno 2011, n. 19210).
Laddove il diritto di accesso si assuma violato la delibera presterà il fianco all'impugnazione e spetterà al condominio resistente dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo al condomino istante a prendere visione dei documenti, perché personalmente non lo riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alle regole della correttezza, ovvero che la richiesta non ...