IL CASO
La questione prende le mosse dalla controversia, avviata a causa della realizzazione, sulla facciata del condominio adiacente alla terrazza di proprietà esclusiva, all’altezza di un metro dal suolo, di opere di isolamento termico che, a causa del loro spessore, 10 cm, avevano determinato, secondo i proprietari della terrazza, un “illegittimo” sconfinamento nello spazio aereo sovrastante la loro proprietà.
Parte attrice chiedeva quindi che il Tribunale, di Milano, condannasse il condominio convenuto alla rimozione del cappotto termico realizzato.
La domanda, rigettata dai giudici di prime cure, che avevano escluso sussistesse il necessario attuale e concreto interesse degli attori ad impedire l’utilizzo dello spazio aereo sovrastante la loro proprietà, veniva invece accolta dalla Corte di Appello di Milano, che, al contrario, riteneva sussistere l’interesse di parte attrice anche laddove le esigenze fossero, non solo future, ma addirittura non individuabili e meramente potenziali.
Il condominio, condannato quindi alla rimozione dell’opera, ricorreva in Cassazione deducendo, quale motivo che qui interessa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 840 del codice civile.
La Suprema Corte, su proposta del Giudice relatore che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, accoglieva con ordinanza l’impugnazione, sul presupposto che il secondo comma dell’art. 840 del codice civile, prevedendo che il proprietario del suolo non possa opporsi ad attività di terzi ad altezza o profondità tali da escludere un interesse ad impedirle, impone la prova da parte di quest’ultimo di un interesse contrario, avuto riguardo alle caratteristiche e alla normale destinazione del suolo, eventualmente anche futura o alla sua utilizzazione a scopo di sopraelevazione.
DIRITTO
L’ordinanza in commento contribuisce a definire i limiti dell’estensione del diritto di proprietà tra fondi finitimi.
Argomento che, anche alla luce della normativa ...