Molto spesso regna sovrana la confusione tra il concetto di lavoratore autonomo ed impresa individuale, anche a causa della terminologia magari un pò imprecisa, utilizzata nel linguaggio corrente, che può ingenerare confusione, tenuto conto che ci si riferisce in entrambi i casi ad una persona fisica che svolge un'attività non in forma di lavoro subordinato o assimilabile a quest'ultimo.
Il punto centrale della trattazione è dunque la persona fisica in possesso di partita iva.
Aspetto civilistico
In ambito civilistico è opportuno distinguere il contratto d'opera, regolamentato dall'art. 2222 e seguenti, dal contratto d'appalto (art. 1655 e seguenti).
Il primo definisce il lavoro organizzato in modo autonomo, mentre il secondo disciplina il lavoro organizzato sotto forma di impresa, sia essa individuale che organizzata in forma societaria. Ecco sorgere la prima distinzione: da una parte la persona che svolge la propria attività come lavoratore autonomo e dall'altra una persona che svolge la sua attività sotto forma di impresa individuale.
Per definizione il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Tre sono, dunque, le principali caratteristiche del lavoratore autonomo:
- onerosità del contratto;
- assenza di rapporti di subordinazione con il committente;
- assunzione dei rischi dell'opera svolta;
Dall'analisi del titolo III capitolo quinto del codice civile si evince che anche il soggetto che svolge l'attività di libero professionista è un lavoratore autonomo.
L'art. 2222 stabilisce che il contratto d'opera si realizza quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
I successivi articoli regolamentano questa forma contrattuale, e più precisamente:
- ...