Le vicende
Con due ordinanze del luglio 2020 la seconda sezione della Corte di cassazione decide due controversie accomunate dal fatto di riferirsi al fenomeno del condominio minimo, ossia composto da due soli partecipanti.
Nella prima vicenda, i giudici di merito dichiarano nulla la delibera assembleare di un condominio concernente le parti comuni di un edificio suddiviso in tre unità immobiliari, di cui una in proprietà individuale ed entrambe le restanti in comproprietà pro indiviso di due persone, censurando l’applicazione del principio di maggioranza operata in forza dell'art. 67, comma 2, disp. att., c.c., che, anche nella versione applicabile ratione temporis, antecedente alla riforma del condominio operata con la legge n. 220 del 2012, contempla la possibilità per i comproprietari di una unità immobiliare di designare un rappresentante: nel caso di specie, era stato individuato, secondo tribunale e corte d’appello illegittimamente, un diverso rappresentante per ciascuna delle due unità immobiliari in comproprietà, con conseguente determinazione nel numero di tre dei partecipanti aventi diritto al voto in assemblea.
Nella seconda contesa, i giudici di primo e secondo grado rigettano l’impugnazione della delibera assembleare di nomina dell'amministratore del condominio minimo, composto da due soli partecipanti ma con quote diseguali, ritenendo prevalente la volontà espressa dal condomino titolare della porzione immobiliare di maggiore estensione (pari a 691,72 millesimi) e irrilevante l'allontanamento volontario dall'assemblea del titolare della quota minoritaria, in tal modo distinguendo il caso in cui i due partecipanti ad un condominio minimo siano titolari di quote eguali da quello in cui le quote abbiano diverso valore.
La Suprema Corte, investita dei ricorsi contro le due decisioni, avalla il ragionamento sotteso alla prima e cassa, invece, la seconda sentenza impugnata.
Cenni sul condominio minimo
Come noto, il condominio ...