Quarantena dei figli minori di anni quattordici, smart working o congedo straordinario del genitore: art. 5 del d.l. 111/2020
La riapertura della scuola attualmente prevista per il 14 settembre 2020, salvo slittamenti per ordinanze di alcune Regioni, pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus. A causa di ciò, sono state emanate le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia dall’Istituto Superiore della Sanità il 28 agosto 2020, in cui si prevede che il Dipartimento di prevenzione competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell’ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti Covid-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia sottoposto alla misura della quarantena, perché all’interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per Covid-19, per il quale il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, il legislatore, con l’art. 5 del d.l. 8 settembre 2020, n. 111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 ed entrato in vigore il 9 settembre 2020, prevede che, entro il ...