La novità introdotta dal Decreto Semplificazioni
Nelle pieghe del corposo testo del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 – ribattezzato Decreto Semplificazioni – si nasconde una norma che interessa gli interventi che comunisti o condòmini possono realizzare sulla cosa comune per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Infatti, l'art. 10 comma 3 del d.l. 76/2020 prevede che “ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile”.
Il legislatore dell'emergenza con tale disposizione ha recepito in parte l'orientamento giurisprudenziale più recente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio.
Primo effetto della “semplificazione”: eliminati i presupposti soggettivi per l'esecuzione dei lavori
Il vivace dibattito giurisprudenziale sorto sulla possibilità per il singolo condòmino di installare l'ascensore nel condominio che ne era privo, si era sviluppato lungo due direttrici fondamentali: la prima è quella relativa ai presupposti soggettivi in capo al condòmino che vuole realizzare l'impianto; la seconda è quella relativa alla individuazione della misura del “sacrificio” della cosa comune comunque necessario per la sua installazione.
Per quel che riguarda i presupposti soggettivi va evidenziato che la giurisprudenza aveva dilatato l'originaria previsione normativa dell'art. 2 comma II della legge 13/1989 che consentiva al solo condòmino portatore di handicap l'installazione in proprio dell'impianto a fronte della delibera negativa dell'assemblea condominiale.
La soluzione giurisprudenziale prevalente oggi non richiede che i portatori di handicap risiedano direttamente nell'immobile nel quale avviene l'abbattimento della barriera architettonica (Cass. Civ. sez. II, 25 ottobre 2012 n. 18334; Trib. Milano 19.09.1991) ...