Che cos'è l'incentivo all'esodo?
E' una somma che il datore di lavoro è disposto ad offrire al lavoratore, in aggiunta a tutte le spettanza di fine rapporto già determinate e spettanti per legge e per contratto (TFR, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima, etc...) per concludere il rapporto di lavoro in essere.
Tale strumento consente, dunque, di intraprendere una mediazione tra il lavoratore in uscita ed il suo datore di lavoro.
Quali sono i riflessi in ambito fiscale per il lavoratore? e quali quelli per il datore di lavoro?
In primis, sulla somma erogata in qualità di incentivo all'esodo non sono dovuti i contributi INPS, nè da parte del lavoratore nè da parte del datore di lavoro.
E sotto il profilo dell'imposizione diretta?
Per il lavoratore si tratta di una somma percepita come lavoro dipendente che viene soggetta a tassazione separata, al pari del trattamento di fine rapporto, e non rientra nel calcolo dell'Irpef dovuta nell'anno in cui viene percepita; ciò si è reso necessario per evitare calcoli errati sull'imposizione, tenuto conto della natura di imposta progressiva dell'Irpef. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a liquidare in un secondo momento l'imposta effettivamente dovuta a conguaglio sulla somma percepita a titolo di incentivo all'esodo (il calcolo viene effettuato sulla base dell’aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti).
Per quanto riguarda il datore di lavoro, si rileva che il costo sostenuto per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro derivante da un'incentivo all'esodo diviene deducibile per competenza solo nel momento in cui il singolo lavoratore sottoscrive con l'azienda l'accordo personale per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, che di fatto corrisponde anche con l'anno di erogazione dell'incentivo stesso. Non rileva in termini di deducibilità l'anno, se differente, in cui viene siglato l'accordo sindacale. (vedi Sentenza Corte di Cassazione 1706/2018).
il riconoscimento fiscale avviene solamente in caso di adesione al piano da parte del dipendente (a tempo indeterminato); in caso contrario non è prevista la deducibilità ai fini delle imposte dirette (vedi circolare Assonime n. 14/2017).
Corte di Cassazione
L'Ordinanza dell' 11 febbraio 2020, n. 3264 ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, è sono soggette ad una tassazione agevolata separata ai sensi dell’art. 19 (già art. 17), comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile e che il suo ambito operativo non può essere ridotto con l’inserimento negli accordi aziendali di limiti non contemplati dalla legge.
Tali somme costituiscono reddito da lavoro dipendente, in quanto le stesse sono predeterminate al fine di rimunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in funzione del ristoro di un lucro cessante.
L' Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10602 ha riconfermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (c.d. incentivi all’esodo) non hanno natura liberale, né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall’imposta, per cui le stesse saranno assoggettate alla tassazione separata.
Incentivi all'esodo - Dl Agosto
Il Dl Agosto - che sta per essere convertito in Legge (manca il voto alla Camera) - contiene una norma che non ha subito variazioni e che è legata sempre all'incentivo all'esodo. Il comma 3 dell'art. 14 del citato Dl Agosto prevede la possibilità di attivare un determinato e specifico percorso di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che, però dovrà essere siglato ed al contempo accettato (sia accordo collettivo che individuale) dal lavoratore entro il 31 dicembre 2020.