Premessa
Lo stato di emergenza pandemica ci ha precipitati in un clima di allarmante incertezza legislativa per l’avvicendarsi disordinato di norme e loro modifiche nei più svariati settori. Nello tzunami normativo che ci ha travolti è passata quasi in sordina una disposizione che modifica sensibilmente il precedente assetto legislativo in punto di ripartizione spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria ristabilendo, a sommesso avviso di chi scrive, un più equo equilibrio in punto di ripartizione spese energetiche tra le diverse unità immobiliari di uno stabile nonché restituendo al condominio il potere decisorio subiecta materia del quale risultata defraudato.
È comprensibile, tuttavia, che i condominii virtuosi dotatisi delle tabelle di fabbisogno energetico per la ripartizione delle spese energetiche imposte dal previgente testo dell’art. 9 del D.Lgs 102/2014, accoglieranno con meno favore la novella in esame.
Il previgente testo dell’art. 9 punto 5 lettera d) del Decreto Legislativo 102/2014 e i millesimi di fabbisogno energetico.
Si riporta il previgente testo dell’art. 9 punto 5 lettera d) del Decreto Legislativo 102/2014:
“Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: (…)
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove ...