Al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti con strumenti elettronici e dunque tracciabili, il Governo ha progettato quello che è stato definito Piano Cashless. Si tratta di un insieme di agevolazioni e premi in favore di coloro che prediligono i pagamenti elettronici soprattutto nelle transazioni di poche decine di euro.
Il Governo dunque punta su rimborsi e vincite in denaro accanto a scontrini elettronici e al limite all’uso del contante che dal 1° luglio 2020 è passato da 3000 a 2000 euro, per spingere i cittadini ad abbandonare la moneta liquida con l’obiettivo principe di ridurre l’evasione fiscale.
Cashback e Supercashback
Tra queste misure rientra il cosiddetto “cashback” [anche detto bonus carta o bonus bancomat], una soluzione presa in prestito dal mondo del marketing e che prevede un rimborso in denaro a fronte dell’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. Inizialmente introdotto dalla Legge di bilancio 2020 [art. 1 comma 288 Legge 27 dicembre 2019 n.160] appunto come rimborso in favore di chi abitualmente acquista con carta, bancomat, applicazioni, tecnologia NFC o altri strumenti di pagamento elettronici con l’intento di diffondere maggiormente tali forme di pagamento tracciabili, è stato accantonato a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto il Governo a focalizzare la propria attenzione verso altre priorità. La Legge di bilancio n. 160 demandava infatti al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di emanare i decreti attuativi con cui precisare i criteri per l’assegnazione dei rimborsi, tenendo conto dei volumi e della frequenza degli acquisti effettuati. Decreti che però, causa coronavirus, non sono stati emanati.
Durante il lock down si è poi avuta una forte impennata degli acquisti online da parte dei cittadini che si sono trovati obbligati ad utilizzare sistemi di pagamento tracciabili, la cui curva di utilizzo è salita prepotentemente e allora il Governo ha deciso di sfruttare la situazione venutasi a creare [e dunque il repentino cambio di abitudini degli italiani] per ritornare sul meccanismo del cashback e con il Decreto Agosto [D.L. n. 104/2020, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva il 12 ottobre 2020] è intervenuto modificando leggermente le disposizioni contenute nella legge di bilancio n. 160 che ad esso si riferiscono. Tuttavia, con riferimento alla disciplina attuativa, il Governo ha comunque lasciato il passo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i cui decreti ad oggi non sono ancora stati pubblicati.
Secondo le modifiche introdotte dal Decreto Agosto, il Ministero dell’economia e delle finanze con il proprio intervento attuativo dovrà definire:
- le forme volontarie di adesione alla misura;
- i criteri per l’assegnazione del rimborso in base ai volumi di spesa e alla frequenza degli acquisti;
- gli strumenti di pagamento elettronici da usare per ottenere il rimborso;
- le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.
Il Decreto affida poi i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso alla piattaforma PagoPA e dunque alla società PagoPA SpA (interamente partecipata dallo Stato), mentre le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi sono attribuite alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. che dovrà occuparsi anche della gestione dei reclami e delle eventuali controversie.
La legge di bilancio aveva stanziato per tale misura 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022, il Decreto Agosto effettua un incremento di 2,2 milioni di euro del fondo destinato al cashback nazionale, per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021.
Per comprendere il funzionamento concreto della misura non resta che attendere l’emanazione dei decreti del MEF. Allo stato, dalle dichiarazioni del Ministro dell’economia e delle finanze, emerge che il meccanismo dovrebbe consentire al cittadino di ricevere un rimborso in denaro su base semestrale che consiste in una percentuale calcolata sull’importo speso per l’acquisto di qualsiasi bene o servizio, dai generi alimentari ai capi di abbigliamento, dagli acquisti dal tabaccaio alle cene al ristorante [restano però esclusi gli acquisti fatti su siti di commercio elettronico], purchè, durante i sei mesi, venga effettuato un numero minimo di transazioni con moneta elettronica. La misura dovrebbe rivolgersi a tutti i cittadini maggiorenni che effettuano acquisti come privati cittadini; resterebbero esclusi dunque gli acquisti effettuati con partita iva e dunque nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale.
Si vocifera che si potrà recuperare il 10% della cifra spesa con un limite di spesa di 1500 euro ogni sei mesi [3000 euro all’anno], ma vi saranno dei limiti anche sul numero minimo di transazioni da dover effettuare nell’arco di sei mesi, forse almeno 50; limiti questi adottati per evitare che con poche transazioni di valore elevato, si possa comunque accedere al rimborso che avrà in ogni caso un tetto massimo e un limite nella soglia di spesa.
Per partecipare, verosimilmente, si dovrà utilizzare Spid o la Carta di identità elettronica registrandosi al portale IO.it, l’applicazione messa a punto da PagoPA e già in uso per il bonus vacanze.
Il cashback previsto dal Governo è un incentivo che non dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi, essendo solo un rimborso su spese sostenute.
Il cashback avrebbe dovuto prendere il via il primo luglio scorso, ma a causa della pandemia, l’avvio era stato spostato al primo gennaio 2021, ora, la legge di conversione del decreto Agosto, approvata in via definitiva il 12 ottobre 2020, ne fissa la partenza al primo dicembre 2020.
Ad ogni modo, per avere certezze sul sistema e per conoscere il concreto funzionamento del cashback, occorrerà attendere l’emanazione dei decreti del MEF.
Supercash back - scatta la corsa al premio finale
Accanto al cashback ordinario, si prevede una ulteriore misura, il cosiddetto supercashback. Sostanzialmente, ai primi 100mila cittadini più virtuosi che da dicembre 2020 a maggio 2021, quindi nell’arco dei primi sei mesi dall’introduzione del meccanismo del cashback, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici (tipo, carta, bancomat, sistemi di pagamento con tecnologia NCF, applicazioni da smartphone), verrà assegnato un premio di 3000 euro ciascuno che si aggiunge al bonus cashback odinario. Per assegnare tale premio si farà riferimento al numero di transazioni e non alla somma integralmente spesa. Per vincere dunque conviene effettuare tante piccole transazioni con pagamenti elettronici, piuttosto che poche transazioni di importi rilevanti. Sempre tramite l’app IO, sarà possibile conoscere la propria collocazione in graduatoria.
Come per il cashback ordinario, anche per il supercashback si attende la pubblicazione dei decreti attuativi che chiariranno puntualmente il funzionamento del meccanismo, oltre che le modalità di erogazione dei rimborsi.
Niente commissioni per transazioni sotto 5 euro
Per incentivare l’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici nel contesto delle piccole transazioni quotidiane, così da raggiungere il numero minimo di transazioni richiesto per partecipare al sistema del cashback nazionale, il Governo ha inoltre raggiunto un accordo con gli operatori del settore in base al quale, per le transazioni effettuate con Pos sotto la soglia dei 5 euro, non sono dovute commissioni. In altri termini, se il cliente acquista un caffè al bar pagando con Pos, il titolare del bar su quella transazione non deve versare alcuna commissione.
Tale incentivo si somma ad un'altra agevolazione, sempre riferita all’uso del Pos e prevista in favore degli operatori economici; si tratta del credito d’imposta del valore del 30% delle spese sostenute per le commissioni versate in relazione alle transazioni effettuate a mezzo bancomat, carte di credito, o altri strumenti di pagamento elettronici, che ha già preso il via a luglio di quest’anno. Per ottenere il credito d’imposta, il titolare dell’attività [impresa, artigiano, professionista] deve aver maturato ricavi o compensi nell’anno precedente non superiori a 400 mila euro.
Lotteria degli scontrini
Un’ulteriore misura ideata con l’intento di combattere l’evasione fiscale è poi la lotteria degli scontrini per la quale, a differenza del cashback e del supercashbak, è tutto pronto, compresa la piattaforma dedicata [lottteriadegliscontrini.gov.it]. La lotteria degli scontrini prenderà il via nel mese di Gennaio 2021.
Anche, in tal caso, si tratta di una strategia mutuata dal marketing.
La lotteria degli scontrini è infatti un concorso a premi connesso allo scontrino elettronico. Introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio 2016 n. 232 [art. 1 comma 540], sarebbe dovuta partire già quest’anno, per il mese di luglio, ma a causa dell’emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio (D. L. n. 34/2020) con l’art. 141, ne ha posticipato la data di avvio, portandola a gennaio 2021.
Come funziona la lotteria degli socntrini?
E’ un concorso gratuito collegato agli acquisti effettuati, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni; in questo caso, valgono tutte le forme di pagamento, sia se fatto in contanti o con mezzi di pagamento elettronici.
Per partecipare, occorre ottenere il codice lotteria dal sito lotteriadegliscontrini.gov.it ed esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto che dovrà registralo associandolo allo scontrino elettronico emesso. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Alla fine dell’anno sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it verrà attivata la sezione “Partecipa ora” in cui si potrà inserire il proprio codice fiscale e visualizzare il codice lotteria assegnato, necessario per partecipare. Il codice lotteria è anonimo, né l’esercente né altri potranno risalire all’utente per attività di profilazione o per studiarne le abitudini di consumo.
All’acquirente verrà attribuito un biglietto virtuale per ogni euro speso fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Non sono considerati validi ai fini della lotteria, gli scontrini che fanno riferimento ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Sono esclusi dalla lotteria, altresì, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).
La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”; chi utilizza strumenti di pagamento elettronico può partecipare ad entrambe.
Ogni corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.
Il provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di estrazione e pagamento delle vincite e l’ammontare dei premi.
Per l’estrazione annuale è previsto un premio di 1.000.000 di euro, per le estrazioni mensili n. 3 premi di 30.000 euro per ciascun mese e per le estrazioni settimanali n. 7 premi da 5.000 euro per ciascuna settimana.