Il Decreto Legge 124/2019, così come modificato dalla Legge 157/2019, ha istituito il credito d'imposta sulle commissioni maturate in relazione ai pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici.
L'art. 22 del citato Dl prevede, dunque, che:
- venga riconosciuto un credito di imposta, agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- tale credito spetti anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
- spetti per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro
Soggetti obbligati all'invio dei dati
Per poter permettere di vedere riconosciuto il credito ai soggetti eventi diritto è necessario che i dati relativi alle suddette transazioni elettroniche vengano inviate all'Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti alla trasmissione dei dati gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili che sottoscrivono con l'esercente un contratto di convenzionamento, ossia un contratto siglato "tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi". Di fatto, sono tenuti all'invio dei dati gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l'accettazione delle transazioni.
Il credito d'imposta maturato, il cui importo è reso disponibile accedendo al cassetto fiscale dell'esercente, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha fornito, allo stato attuale tutti gli strumenti tramite:
- la pubblicazione del Provvedimento 181301 del 29 aprile scorso con la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili;
- la pubblicazione della Risoluzione 48/E il 31 agosto scorso che ha istituito il codice tributo da utilizzare (“6916”:Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).
Dati da trasmettere
Devono essere trasmessi i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
I dati devono essere trasmessi telematicamente via SID (Sistema Interscambio Dati) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (la prima scadenza era il 20 agosto 2020) tramite il software messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. In caso di errori è consentito trasmettere una comunicazione di annullamento (sempre entro il 20 del mese successivo) e una successiva comunicazione contenente i dati corretti. Viene, inoltre, consentito, entro il terzo mese successivo alla scadenza, di rettificare o cancellare dei dati trasmessi relativi a singoli esercenti, inviando un'apposita comunicazione di rettifica che va a sostituire integralmente quanto già precedentemente comunicato relativamente al singolo esercente.
Attenzione!!! Il provvedimento ha stabilito che i soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, debbano procedere con le procedure di accreditamento al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Tale agevolazione fiscale, così come indicato dal comma 3 dell'art. 22 del Dl 124/2019 rientra nel plafond previsto dalla Comunità Europea per gli aiuti de minimis.