Nella giurisprudenza della S.C. è costante l’affermazione che i proprietari di singoli piani di un edificio condominiale hanno il diritto di non subire, a causa di costruzioni eseguite da altri partecipanti al condominio, una diminuzione della possibilità di esercitare dalle proprie aperture le vedute in appiombo (Cass. 27 febbraio 2019 n. 5732: Cass. 16 gennaio 2013 n. 955; Cass. 9 giugno 1986 n. 3822; Cass. 23 gennaio 1982 n. 448). Con riferimento particolare a pensiline (Cass. 12 luglio 1966 n. 1858; Cass. 4 dicembre 1962 n. 3265) e tettoie (Cass. 6 luglio 1966 n. 1771) aggettanti sul cortile comune tale orientamento è stato giustificato con il fatto che la funzione dello stesso sarebbe, tra l'altro, quella di consentire che su di esso prospettino le finestre degli appartenenti dell'edificio in condominio, per cui è illegittima - perchè lesiva del pari diritto di tutti i condomini all'uso e al godimento delle cose comuni secondo la loro destinazione funzionale - l’opera che impedisca ad un condomino la veduta in appiombo (Cass. 6 luglio 1966, cit.; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 23 gennaio 1982, cit., per la quale, ai sensi dell'art 1102 c.c., ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, imponendo loro limitazioni che importino un pregiudizio giuridicamente apprezzabile).
Talora l’opposizione è stata giustificata anche con il diritto di non subire una diminuzione del godimento dell’aria e della luce (Cass. 23 gennaio 1982, cit.; Cass. 6 maggio 1972 n. 1391).
Si è escluso che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cass. 11 febbraio 1997 n. 1261).
Con riferimento alle opere eseguite su spazi in proprietà esclusiva si è escluso ...