Il caso affrontato da Cass. n. 14599/2020.
La condomina Alfa pignorava, ai danni del sig. Beta, titolare dell’omonima impresa edile, le somme a lui dovute dal condominio Gamma (del quale la stessa Alfa faceva parte), quale corrispettivo di un contratto di appalto; il condominio/terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato il dovuto ed esibiva una quietanza di pagamento priva di data certa; tale dichiarazione veniva contestata dalla condomina Alfa ex art. 548 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma ex lege n. 228/2012).
Il Tribunale di Catania accertava la sussistenza del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del condominio, ritenendo che questi, quale terzo pignorato, non avesse provato idoneamente l’estinzione del debito prima della notifica, considerato che la quietanza prodotta, siccome priva di data certa anteriore al pignoramento, non potesse essere opposta al creditore procedente.
Proposto appello dal condominio Gamma, lo stesso veniva accolto, ben potendo la quietanza di pagamento essere opposta alla creditrice, in quanto ella stessa parte del condominio (e, quindi, non estranea al rapporto terzo pignorato / debitore esecutato).
A seguito di ricorso proposto dalla condomina Alfa, infine, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: "la quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex art. 543 ss. c.p.c., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto del pignoramento".
Singolo condomino e obbligazioni del condominio: profili generali.
La soluzione del caso concreto impone alcuni cenni di carattere generale sul ruolo assunto dal singolo condomino nelle obbligazioni del condominio, tanto nel caso in cui quest’ultimo sia parte attiva, ...