Una recente ed interessante pronuncia della corte di legittimità (Cass. civ. VI-2, 24 settembre 2020 n. 20006 rel. Scarpa) affronta con ampiezza di argomentazioni un tema inusuale ma di importanza cruciale nella pratica quotidiana, ovvero l’attitudine del rendiconto approvato a fungere da titolo idoneo per la riscossione anche dei saldi di gestione pregressi, dovuti dai condomini morosi, ove siano inseriti nel documento contabile annuale quale posta passiva imputata a coloro che non abbiano regolarmente adempiuto alle obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.
Si tratta di tema che, benché assai attuale e di quotidiana concreta verificazione nelle gestioni di condominio, ha visto assai scarsa attenzione da parte della giurisprudenza, constando - anche nel merito - pochi e isolati precedenti (App. Genova 11 maggio 2009 n. 513, in Giust. civ. 2/2010, pagg. 481 e ss. con ampia nota di Izzo), statuizione che perveniva agli stessi esiti interpretativi oggi autorevolmente ribaditi dalla Corte di Cassazione (nello stesso senso, più di recente Trib. Brescia 27 dicembre 2017 n. 3745 e App. Napoli sez. Iv 3.10.2019 n. 8712) ed altro invece di segno opposto (Trib. Milano 23.1.2003 n. 883, che aveva ritenuto i saldi di esercizi precedenti inseriti a consuntivo quale mero riepilogo contabile inidoneo ad attualizzare la pretesa creditoria del condominio).
La vicenda giunta all’esame della Corte sorge da una pronuncia resa dal giudice di merito in esito all’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio, a cui il debitore eccepiva l’inidoneità del consuntivo, ritualmente approvato e contenente i saldi di esercizi precedenti, a fungere da prova idonea a fondare il provvedimento monitorio ex art 63 disp.att. c.c.
La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione, statuendo altresì che - non avendo il condomino impugnato la delibera di approvazione ...