In poco meno di un mese e mezzo il Governo ha emanato quattro Decreti Legge tutti con un unico comune denominatore: il sostantivo Ristori declinato nelle seguenti forme:
- Ristori: Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 28/10/2020 entrato in vigore il 28/10/2020;
- Ristori bis: Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 09/11/2020 entrato in vigore il 09/11/2020;
- Ristori ter: Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 23/11/2020 entrato in vigore il 24/11/2020;
- Ristori quater: Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30/11/2020 entrato in vigore il 30/11/2020.
Con il presente intervento cerchiamo di riassumere le norme che possono essere di interesse per il mondo del Terzo settore.
Nel primo Decreto Ristori sono state introdotte le seguenti norme:
- contributi a fondo perduto (articolo 1) dove sostanzialmente è stato riproposto l’articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Per avere diritto al contributo gli enti devono
- possedere la partita iva alla data del 25 ottobre 2020;
- esercitare come attività prevalente una delle attività contenute nell’allegato 1 del Decreto che, trattando di enti non commerciali sono:
- 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca (ossia “non classificabili altrove”);
- 949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- 931110, 931120, 931130, 931190, 931200, 931300, 931910, 931999 tutti riferiti ad attività sportive.
Per avere diritto al contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nel mese di aprile 2019. Verificata questa condizione, il contributo è erogato sulla base di coefficienti previsti per ogni settore di attività contenuti nell’allegato al decreto. Nello specifico, per i codici attività indicati, il contributo spettante è pari al 200% della variazione subita.
E’ previsto un contributo minimo pari a 2.000 euro che, moltiplicato per il coefficiente spettante a ciascuna attività, diventa pari a 4.000 euro. Vi è però un limite massimo di contributo ricevibile ed è pari a 150.000: oltre questo valore non spetta alcun contributo.
Per gli enti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto erogato prima delle vacanze estive, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale erogherà le somme spettanti direttamente sul conto corrente dell’ente.
Per tutti gli enti i quali non hanno goduto del precedente contributo, essi dovranno compilare una apposita istanza e presentarla in via telematica direttamente dall’ente o per il tramite di intermediari abilitati: è necessario però che la partita iva non sia stata cessata. Il modello di istanza da utilizzare è contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020 e le domande possono essere presentate fino al 15 gennaio 2021.
Il contributo ricevuto dall’ente non concorrerà alla base imponibile né dell’Irap né delle imposte sul reddito Ires.
Condizione importante da sottolineare è che non possono accedere al contributo gli enti non profit che non svolgono alcuna attività commerciale cioè privi di partita iva ed in possesso del solo codice fiscale.
- sostegno ad associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3) dove, al fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito della sospensione delle attività sportive, è stato istituito un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per tradurre in concreto questa norma, sono stati emessi due provvedimenti dal Dipartimento per lo Sport che consentivano di richiedere un contributo a fondo perduto:
- il 9 novembre 2020, volto a sostenere i canoni di locazione relativi al mese di novembre 2020. Per richiedere il contributo era necessario presentare apposita domanda a partire dal 10 novembre 2020 ma entro il 17 novembre 2020;
- il 18 novembre 2020, volto ad erogare un contributo pari a 1.600 euro al fine di permettere la prosecuzione delle attività sportive. Per richiedere il contributo era necessario presentare apposita domanda a partire dal 18 novembre 2020 ma entro il 24 novembre 2020;
- credito di imposta canoni locazione (articolo 8) anche qui è stato riproposto l’articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dove, per poterne beneficiare, gli enti devono
- essere in possesso della partita iva alla data del 25 ottobre 2020;
- corrispondere canoni di locazione per immobili non abitativi relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre;
- esercitare una attività compresa nei codici contenuti nell’allegato 1 del Decreto già indicati a proposito del contributo a fondo perduto relativo all’articolo 1.
Rispetto al credito di imposta di maggio, questo credito di imposta è dovuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati dall’ente nel periodo di imposta precedente. Per avere diritto all’agevolazione è necessario avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento (ossia ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’esercizio 2019.
Il credito è pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. Per potere godere del credito è necessario che il canone sia stato effettivamente corrisposto e ciò, se pagato con bonifico, deve risultare dalla causale di pagamento. Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione con il consueto modello di pagamento F24 necessario per versare imposte e contributi utilizzando il codice tributo 6920 o in alternativa potrà essere ceduto ad istituti di credito o finanziari o anche, se interessato, allo stesso locatore.
Anche questo contributo non concorre alla base imponibile né dell’Irap delle imposte sul reddito Ires.
- cancellazione seconda rata Imu 2020 (articolo 9) se l’ente rientra tra i codici attività indicati per i contributi a fondo perduto dell’articolo 1 e se al tempo stesso è sia proprietario sia gestore degli immobili (e delle relative pertinenze) sono esonerati dal pagamento della seconda rata dell’Imu in scadenza il prossimo 20 dicembre.
- proroga termine invio 770 (articolo 10) dove l’ente, qualora tenuto a presentare la Dichiarazione dei Sostituti di Imposta 770 per l’anno 2019 può differire fino al 10 dicembre 2020 tale adempimento.
- il rinvio dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a novembre (articolo 13) per gli enti in possesso di partita iva che abbiano una come attività prevalente uno dei codici attività rientranti nell’allegato 1 del Decreto ed indicati in precedenza, la scadenza per i versamenti è prorogata, senza sanzioni né interessi, al 16 marzo 2021. I versamenti prorogati si riferiscono
- alle ritenute di acconto Irpef, nonché alle addizionali regionali e comunali dei rapporti di lavoro dipendente;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali;
Al 16 marzo il versamento potrà avvenire in una unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Nel secondo Decreto, il Ristori bis, vengono introdotte le seguenti norme:
- l’ampliamento del contributo a fondo perduto (articolo 1) già contenuto nell’articolo 1 del primo Decreto Ristori ai seguenti codici attività:
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi
- 855201 Corsi di danza
- 855209 Altra formazione culturale
- 910100 Attività di biblioteche ed archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- il rinvio dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a novembre (articolo 7 e 11) per i soggetti titolari di partita iva rientranti tra le categorie sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 la scadenza per i versamenti è prorogata, senza sanzioni né interessi, al 16 marzo 2021. I soggetti enti non commerciali rientranti sono contenuti alla lettera g del Dpcm (palestre, piscine, centri natatori) o alla leggera r (musei e luoghi della cultura). I versamenti prorogati si riferiscono
- alle ritenute di acconto Irpef, nonché alle addizionali regionali e comunali dei rapporti di lavoro dipendente;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali;
Al 16 marzo il versamento potrà avvenire in una unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo;
- la creazione di un fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 15) pari a 70 milioni di euro per sostenere interventi a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri di appartenenza. Il fondo è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, stabilirà gli opportuni criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome. Incompatibili a ricevere gli interventi saranno gli enti che avranno percepito contributi a fondo perduto
- ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Ristori, in quanto in possesso della partiva iva;
- ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ristori, in quanto già godranno del contributo per associazioni sportive dilettantistiche.
Nel terzo Decreto, il Ristori ter, all’articolo 1 vengono rifinanziati i contributi a fondo perduto e i contributi per i canoni di locazione contenuti nel primo Decreto Ristori.
Nel quarto Decreto, il Ristori quater, vengono introdotte le seguenti norme:
- il rinvio del versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito Ires ed Irap (articolo 1) dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, ma per i soli soggetti in possesso della partita iva. Per i soggetti, sempre titolari di partita iva e con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la scadenza per il versamento del secondo acconto è prorogato, senza sanzioni né interessi, al 30 aprile 2021 alla condizione che nel primo semestre 2020 vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
- il rinvio dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a dicembre (articolo 2) per i soggetti titolari di partita iva e con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la scadenza per i versamenti è prorogata, senza sanzioni né interessi, al 16 marzo 2021 alla condizione che nel mese di novembre 2020 vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019. I versamenti prorogati si riferiscono
- alle ritenute di acconto Irpef, nonché alle addizionali regionali e comunali dei rapporti di lavoro dipendente;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali;
- il rinvio della presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap (articolo 3) dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, per tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano solo il codice fiscale od anche la partita iva;
- il rinvio delle cartelle esattoriali (articolo 4) dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. Si tratta delle somme dovute in seguito alla “rottamazione” ed al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali iniziato nel 2018 ed in corso di esecuzione. Qualora nel corso del 2020 qualche rata non fosse stata onorata, dovranno essere tutte pagate entro il 1° marzo 2021;
- un incremento del Fondo sostegno ad associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 10) già contenuto nell’articolo 3 del Decreto Ristori, al quale vanno ad aggiungersi 92 milioni di euro.