L’articolo 1 del decreto Ristori - DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 – ha previsto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al decreto.
Con riferimento al comparto turistico, possono, dunque, beneficiare del contributo a fondo perduto: alberghi (CODICE ATECO 551000), villaggi turistici (CODICE ATECO 552010), ostelli della gioventù (CODICE ATECO 552020), rifugi di montagna (CODICE ATECO 552030), colonie marine e montane (CODICE ATECO 552040), affittacamere per brevi soggiorni, B&B, case ed appartamenti per vacanze, residence (CODICE ATECO 552051), agriturismi (CODICE ATECO 552052), aree camper e aree di campeggio (CODICE ATECO 559020), alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (CODICE ATECO 559020) nella misura del 150%; attività di prenotazione e assistenza turistica diverse dalle agenzie di viaggio (CODICE ATECO 799019), guide e accompagnatori turistici (CODICE ATECO 799020), stabilimenti termali (CODICE ATECO 960420), invece nella misura del 200%.
Secondo la norma, il contributo a fondo perduto non spetta però a quei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Condizioni per fruire del contributo sono dunque:
- aver avviato l’attività prima del 25 ottobre 2020;
- dimostrare di aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi pari ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ad ogni modo, chi, operando nel settore turistico con attività prevalente in uno dei codici ATECO innanzi riportati, abbia ad esempio avviato il proprio business tra il mese di gennaio 2020 e il 25 ottobre 2020, fruisce ugualmente del contributo a fondo perduto, indipendentemente dal requisito del calo di fatturato.
Tuttavia, mentre chi dimostra di aver subito nel 2020 una perdita pari a 2/3 stabilita dal decreto rispetto al medesimo periodo d’imposta dell’anno precedente, ottiene un bonus pari ad una percentuale che varia in base alle fasce di ricavi o compensi maturati, come indicate nell’articolo 25 del Decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, (D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020), coloro che non dispongono di un metro di paragone con il periodo d’imposta precedente, avendo appunto aperto la propria partita iva in una data successiva al mese di aprile 2019 (quindi anche coloro che hanno aperto partita iva ad esempio nel 2020) ricevono comunque un contributo a fondo perduto, il cui ammontare è però determinato applicando le percentuali di 150% e 200%, a seconda del tipo di attività svolta, agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esemplificando, una srl che abbia preso in gestione un albergo nel mese di ottobre 2019, riceverà un contributo a fondo perduto pari a 3000,00 euro; stesso discorso per un’impresa titolare di un B&B da gennaio 2019; mentre uno stabilimento termale gestito da una società a partire ad esempio da luglio 2020 percepirà un contributo pari a 4000,00 euro, diversamente una guida turistica, che svolge la propria professione come persona fisica, prenderà 2000,00 euro.
Come verrà erogato il bonus
Chi ha già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riceverà l’ulteriore bonus dall'Agenzia delle entrate che provvederà ad accreditare le somme dovute sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente contributo.
I soggetti che diversamente non hanno presentato istanza per fruire del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a presentare apposita istanza entro il prossimo 15 gennaio 2021 esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
Inoltre, chi, alla data del 25 ottobre 2020 dispone di una partita IVA attiva e svolge la propria attività prevalente nel settore alberghiero, ma solo se l’attività è identificata con CODICE ATECO 551000 e ha domicilio fiscale o sede operativa in una delle regioni colpite dalle ulteriori misure restrittive, dunque si trova in una regione a colore arancione o rosso, in base al decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149, usufruisce di un ulteriore contributo a fondo perduto. Per tale categoria di attività, l’articolo 1 del Decreto ristori bis stabilisce infatti che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori 1) viene aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota del 150% indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
Tax credit canoni di locazione turismo per attività avviate nel 2020
Per le imprese operanti nel settore turistico che abbiano un contratto di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività è inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% sui canoni di locazione; per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito, per il turismo, scende al 50% (per gli altri settori si ferma invece al 30%). Tale credito può essere ceduto al proprietario dell’immobile in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Per fruire dell’agevolazione, che per le imprese turistico ricettive è stata estesa fino a dicembre 2020 dalla legge di conversione del Decreto Agosto (art. 77 legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126), solo per il settore turistico, viene meno il calo del fatturato del 50% rispetto al periodo d’imposta precedente, requisito necessario per accedere alla misura nelle altre categorie di impresa; pertanto, anche chi abbia avviato l’attività turistica nel 2020 può beneficiare del credito d’imposta sui canoni di locazione.
Sono compresi nella misura, i bed & breakfast, quando l’immobile locato seppure ad uso abitativo, sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale, come chiarito dalla circolare 25/E delle entrate del 20 agosto 2020.
Esenzione IMU 2020
Le attività nel settore turistico ricettivo, anche se avviate nel 2020, beneficiano inoltre dell’esenzione del pagamento dell’IMU, se dovuta.
Secondo l’art. 177 del Decreto Rilancio e l’articolo 9 del Decreto Agosto, infatti, non è dovuta l’IMU per l’annualità in corso con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali; per quelli rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili adibiti ad attività di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi , a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate in tali immobili.
Moratoria rate mutui fino a marzo 2021
E’ inoltre prevista, sempre in favore delle imprese del comparto turistico, la moratoria delle rate dei mutui estesa dal Decreto Agosto fino al mese di marzo 2021. Per tale categoria, infatti la sospensione delle rate dei mutui si allunga di ulteriori due mesi rispetto a quanto stabilito per gli altri settori, per i quali il Decreto Agosto ha fissato lo stop fino al 31 gennaio 2021 (art. 65 Decreto Legge n. 104/2020).
La proroga opera senza alcuna formalità nei confronti di chi è già stato ammesso all’agevolazione istituita dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Le imprese che, invece alla data del 13 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, hanno tempo fino al 31 dicembre 2020, per richiedere l’accesso a tale misura di sostegno finanziario, secondo le condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.
Infine, le imprese del settore turistico, sebbene siano state avviate nel 2020, rientrano anche nella concessione di un credito d'imposta del 50% per le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro, fino a un massimo di 20.000 euro e in quella del credito di imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Alberghi in zona rossa sospensione versamenti fiscali e contributivi
Secondo il decreto ristori quater (D.L. 30 novembre 2020 n. 157), concludendo, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; tale sospensione vale anche per chi abbia avvitato l’attività dopo il 30 novembre 2019.
Le sospensioni giovano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, quindi anche a chi abbia aperto l’attività turistica nel 2020, ma solo se si tratta di un’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator e solo se esercitata in una delle regioni rosse o se in tale regione l’impresa abbia sede legale o domicilio fiscale.
I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.