Il 2020 è il primo anno di applicazione della nuova IMU (già istituita dall’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
In particolare, il comma 762 prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata é pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere é pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Quindi, come per la disciplina degli anni precedenti, la nuova IMU prevede che:
- la rata di acconto sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;
- per il saldo si prevede un conguaglio sulla base delle aliquote che i Comuni sono tenuti a pubblicare sul portale del Ministero dell’economia e finanze (MEF).
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini ordinari di inserimento e pubblicazione delle delibere nel Portale del MEF hanno però subito delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione.
Ne segue che, in linea generale, entro il 16 dicembre 2020 occorre effettuare il versamento da parte di tutti coloro che non sono interessati dalle esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il decreto Ristori-quater.
L’esenzione dal versamento della seconda rata IMU anno 2020
L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:
- dall’art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto “Agosto”).
- dall’art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”);
- dall’art. 5 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori-bis”);
L’art. 8 del D.L. n. 157 del 2020 (decreto “Ristori-quater”), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle sopraelencate norme si applichino a tutti i soggetti passivi dell’IMU, così come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, e non solo ai proprietari che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.
In base alla richiamata disposizione della legge di Bilancio 2020, sono soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Quindi il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il pagamento è cancellato quando l’utilizzatore coincide non con il “proprietario”, ma con “il soggetto passivo d’imposta” (ciò che allarga il campo di applicazione dell’esonero in tutti i casi in cui, come ad esempio nel leasing, il soggetto passivo non è, appunto, il proprietario).
Di seguito un rapido riepilogo delle misure che vanno ad esentare un’ampia platea di contribuenti dal versamento della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020
L’art. 5 del D.L. n. 149/2020 (il D.L. “Ristori-bis”) stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del Covid-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (l’Allegato è stato integrato con la seguente attività di “47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori” da parte del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, c.d. “Ristori-ter”).
Affinché spetti l’esenzione, i soggetti passivi dell’IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”), non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’abolizione, tuttavia, riguarda i soli possessori di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività specificatamente individuate. Nello specifico, l’esenzione (per la seconda rata dell’IMU 2020) compete per gli immobili nei quali i soggetti passivi dell’IMU esercitano le attività elencate nell’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020.
L’agevolazione prevista dagli artt. 5 del D.L. n. 149/2020 e 9 del D.L. n. 137/2020 si va ad aggiungere alle esenzioni dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 introdotte dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto).
Le esenzioni IMU nel decreto “Agosto”
L’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) ha stabilito l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per la maggior parte degli immobili contemplati dal D.L. n. 137/2020, a condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate, con la differenza che rileva non tanto il codice dell’attività esercitata quanto la classificazione catastale.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 78, sono infatti esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU (prevista dall’art. 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019), per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni con fini di lucro), e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Lo stesso art. 78 aggiunge poi al comma 3 che l'IMU non é dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, misure la cui efficacia è tuttavia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conguaglio IMU
Da ultimo si precisa che anche con riguardo agli immobili esentati dal pagamento della seconda rata 2020, potrebbe essere dovuta una parte dell’imposta relativa al primo semestre 2020, a conguaglio, rispetto a quanto già versato entro il 16 giugno 2020 (ciò nei casi in cui le aliquote approvate per l’anno 2020 siano superiori a quelle deliberate per il 2019 ed utilizzate per la determinazione della prima rata IMU 2020).
In talune fattispecie, potrebbe essere possibile versare l’eventuale conguaglio entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, secondo quanto emerge dal testo della legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 approvata.
Infatti, la legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), di conversione, appunto, del D.L. n. 125/2020, all’art. 1, comma 4-sexies, dispone che resta fermo il termine per il versamento dell'IMU previsto per il 16 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160/2020, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’art. 1, comma 4-sexies, del D.L. n. 125/2020, conferma pertanto il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre 2020, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Di conseguenza, il nuovo contesto normativo conferma anche che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la consultazione sul Portale del MEF, prescindendo dall’osservanza del previgente termine.
Appare ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari di considerare i dati pubblicati sul Portale MEF alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo, ovvero acquisite direttamente dai siti comunali (si ricorda infatti al riguardo che ai sensi dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato con vigenza 19 luglio 2020 dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre).
Il successivo comma 4-septies dell’art. 1 del D.L. n. 125/2020 convertito dispone che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies é dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso é dovuto secondo le regole ordinarie.
Il richiamato comma 4-quinquies ha sostituito il secondo periodo dell’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con il seguente: «Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».
Quindi, in base all’art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. n. 125/2020, inserito dalla legge di conversione n. 159/2020, sopravvengono i seguenti nuovi termini:
- 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del MEF;
- 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del MEF.