1. Il caso.
Un amministratore si rivolge al Tribunale di Como, in sede di volontaria giurisdizione, chiedendo la nomina del proprio successore nella carica.
Il ricorrente deduce di essere stato nominato dal medesimo Tribunale, su ricorso del precedente amministratore, pure dimissionario ed anch’egli di nomina giudiziaria del medesimo ufficio; riferisce la mancata approvazione da parte dell’assemblea del bilancio preventivo e la conseguente impossibilità di gestire i beni comuni per assenza di provvista; dimostra di aver comunicato le proprie irrevocabili dimissioni e che l’assemblea, convocata per la nomina del nuovo amministratore, è andata deserta; precisa, infine, che i condomini sono meno di nove.
Si costituisce, aderendo all’istanza del ricorrente, uno dei condomini evocati in giudizio.
2. L’amministratore non può agire per la nomina del proprio sostituto…
Il Tribunale, con decreto depositato il 5 novembre 2020, rigetta la domanda proposta dall’amministratore dimissionario, ritenendo non applicabile, alla specie, l’art. 1129, comma 1, c.c., trattandosi di norma “che prevede che l’amministratore dimissionario possa ricorrere all’autorità giudiziaria solamente quando i condomini sono più di otto” (in termini analoghi, peraltro, si era già espresso il Trib. Napoli, 30 ottobre 2013, in Arch. loc., 2014, 79 ss., che aveva a suo tempo già chiarito che “ai sensi del novellato testo dell'art. 1129 c.c., l'amministratore dimissionario è legittimato a chiedere la nomina giudiziaria di un nuovo amministratore quando i partecipanti alla collettività condominiale siano più di otto e l'assemblea non sia riuscita validamente a deliberare sulla sua sostituzione”), né essendo applicabile l’art. 1105 c.c. “che consente il ricorso all’autorità giudiziaria da parte di «ciascun partecipante» e quindi del singolo condomino e non dell’amministratore dimissionario”.
Ne consegue - a detta del tribunale lariano - un inevitabile difetto di legittimazione dell’amministratore del “piccolo condominio” ...