Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione n. 20540/2020, rg. 5480/2016.
La vicenda trae origine dall’atto di citazione proposto dalla proprietaria di un immobile contro i comproprietari di un cortile confinante, in quanto questi -secondo l’attrice- non le permettevano l’accesso all’area per darle la possibilità di effettuare l'intonacatura del muro posto ad est del suo fabbricato; in particolare, l’attrice chiedeva: (I) di essere autorizzata ad accedere all'area per eseguire l'intonacatura del muro posto ad est del suo fabbricato, fissando le modalità del transito e l'indennità; (II) di accertare il diritto al ripristino della veduta diretta che, dal vano posto al primo piano, dava sul cortile (con l'apposizione di una ringhiera sulla soglia del balcone) e alla riapertura del vano porta che dal terraneo consentiva l'accesso al medesimo cortile (previa ricollocazione del precedente infisso con apertura verso l'interno); (III) la condanna dei convenuti a rimuovere gli autocarri posizionati in corrispondenza del muro a confine e sotto le vedute dirette, all'eliminazione di talune mensole di ancoraggio dei conduttori elettrici e di una fioriera sempre collocata lungo la facciata esclusiva, con risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso e l'estinzione dei diritti di veduta per intervenuta rinuncia, a seguito di una richiesta di concessione avente ad oggetto -a loro dire- la chiusura delle vedute; il Tribunale, esperita la CTU, autorizzava il transito sul cortile per gg. 15 consecutivi, dichiarando che l'attrice aveva titolo a ripristinare la veduta diretta dal primo piano e a riaprire il vano porta al piano terra ed ordinando l'eliminazione della linea elettrica apposta sul muro esclusivo nonché la rimozione delle foriere.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli, la ...