Premessa
Il novellato art. 1129, comma 7, c.c., dispone che l'amministratore deve far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio: la Riforma del 2012 ha, dunque, elevato ad obbligo di legge quella che, nel sistema previgente, rappresentava semplicemente una regola di buona amministrazione (riferibile al paradigma normativo dettato dal combinato disposto degli artt. 1710 e 1713 c.c.), secondo quanto affermato da Cass., 10.5.2012, n. 2012, per la quale, "pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che ne facciano obbligo, l'amministratore di condominio è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati...Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale".
La norma fa sistema, anzitutto, con il successivo comma 12, n. 4, del medesimo art. 1129 c.c,, il quale prevede che l’amministratore che non rispetti il principio di separazione tra il patrimonio del condominio amministrato e quello di altri condominii ovvero il proprio incorre in un’irregolarità nella gestione, di tale gravità da condurre alla sua revoca; quindi, con l’art. 1130, n. 7, c.c., che impone all’amministratore – anche in tal caso a pena di revoca dall’incarico, ex art. 1129, comma 12, n. 7, c.c. – di curare la tenuta, anche in modalità informatizzate, del registro di contabilità, dove sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello ...