La nuova formulazione del D. Lgs. 102/2014 (in vigore dal 29 luglio 2020) prevede che dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le letture dei consumi devono essere effettuate almeno due volte l'anno, e, dal 1° gennaio 2022, almeno una volta al mese.
La norma pone due questioni:
- cosa debba intendersi per “contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto”
- se l’assemblea possa derogare a tale numero di letture posto che ciascuna di esse comporta un costo.
L’allegato 9 del D. Lgs. 102/2014, recante requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico (in vigore dal 29 luglio 2020) prevede espressamente che al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 5-bis, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
Tuttavia, dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte ...