Proprio il proliferare di casi di emissione di lettere d’intento ideologicamente false per ottenere l’emissione da parte del fornitore di una fattura senza Iva, hanno portato il legislatore e l’Amministrazione finanziaria a delineare una procedura utile a mitigare e bloccare questa attività.
Come noto, infatti, coloro che posseggono lo status di esportatore abituale, ovvero coloro che hanno realizzato cessioni all’esportazione e/o cessioni intraunionali nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, previa presentazione di una dichiarazione di intento, possono acquistare o importare previa presentazione di una dichiarazione di intento entro il limite del c.d. “plafond”, beni (tranne ipotesi particolari) e servizi senza pagamento dell’Iva, così come disposto dall’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972.
La dichiarazione di intento deve essere presentata, prima della realizzazione dell’acquisto o dell’importazione senza imposta, all’Agenzia delle entrate in via telematica e deve poi essere comunicato al fornitore ovvero alla Dogana il protocollo di ricezione rilasciato dall’Agenzia stessa. Detto protocollo dovrà essere indicato nella fattura di cessione emessa dal fornitore ovvero nella dichiarazione doganale emessa dalla Dogana di importazione.
L’attività di contrasto alle frodi Iva che l’Agenzia delle entrate sarà in grado di realizzare sulla base delle informazioni in suo possesso e che vedremo nel prosieguo, è accompagnata da una semplificazione prevista per il contribuente fornitore dell’esportatore abituale, nella compilazione della dichiarazione Iva annuale. Infatti, come si evince dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 15 gennaio 2021, n. 13095/2021 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2021, è stato soppresso il quadro VI della dichiarazione.
L’art. 12-septies del D.L. 34/2019 – decreto Crescita – aveva previsto, infatti, in capo all’esportatore abituale l’abolizione dell’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e in capo al fornitore/prestatore la soppressione dell’obbligo di numerare progressivamente la dichiarazione d’intento ricevuta e di tenere un apposito registro delle dichiarazioni d’intento ricevute, previsto dall’art. 39 del DPR 633/1972. Per questo motivo, l’abolizione di tale obbligo ha avuto effetti anche nella compilazione della dichiarazione Iva annuale, prevedendo l’abolizione del quadro VI dove andavano riepilogati i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.
Resta fermo, invece, l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, così come individuata dall’art. 6 del decreto Iva. Il controllo può essere effettuato tramite l’accesso dal cassetto fiscale dell’esportatore abituale ovvero, in modo più immediato, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione di intento, precedentemente comunicato dall’esportatore abituale, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate. È buona prassi stampare la ricevuta del controllo effettuato, al fine di attestare il momento in cui detto controllo è stato effettuato.
Ebbene, l’intervento normativo concretizzatosi nell’ultima Legge di bilancio, si è reso necessario in quanto nel tempo il rilascio di queste dichiarazioni di intento ha celato in realtà condotte fraudolente e l’utilizzo di plafond di fatto inesistenti.
Proprio il miglioramento della capacità investigativa dell’Agenzia delle Entrate consente finalmente di introdurre un meccanismo che inibisce al frodatore di emettere la lettera d’intento falsa, nonché impediscono al cessionario di inviare allo SdI la fattura senza imposta (le modalità operative, in particolare quelle per invalidare le lettere d’intento già emesse e inibire il rilascio di nuove lettere, saranno oggetto di apposito provvedimento attuativo).
Le disposizioni previste dall’art. 1, commi 1079-1083 della Legge di bilancio (Legge n. 178/2020), rendono impossibile l’emissione di ulteriori lettere di intento per quei soggetti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale per aver già rilasciato lettere d’intento ideologicamente false.
L’analisi del rischio verrà svolta dall’Amministrazione finanziaria, evidentemente sulla base dei dati in suo possesso, quali gli elementi indicati nella dichiarazione Iva annuale, i controlli sull’iscrizione al Vies, la presentazione degli elenchi Intrastat e le dichiarazioni di intento già presentate in precedenza.
Grazie a questa attività di controllo e analisi del rischio, sarà possibile per l’Agenzia delle entrate invalidare le dichiarazioni di intento già presentate e verificare i dati presenti nel SdI, fino ad inibire l’emissione da parte del fornitore/prestatore di una fattura senza applicazione dell’imposta.
Chiaramente, l’inibizione alla emissione della fattura elettronica sarà automatica solo dopo che l’analisi del rischio realizzata dall’Agenzia avrà individuato le irregolarità commesse dal falso esportatore.
Occorrerà poi capire cosa potrà fare il fornitore/prestatore quando vedrà bloccata l’emissione della sua fattura.