I datori di lavoro che rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito variazioni tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
Cosa va indicato nel prospetto informativo?
Nel prospetto informativo devono essere indicati:
- numero complessivo dei dipendenti su base nazionale e dettaglio per ciascuna provincia;
- numero e nominativi dei dipendenti computabili nella quota di riserva;
- posti e mansioni disponibili per lavoratori disabili
- convenzioni, esoneri o sospensioni
Al termine della compilazione si determina la base di computo, ossia la base su cui definiamo il numero di disabili da assumere.
Chi rientra nella base di computo?
Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato tranne:
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i lavoratori in telelavoro per l’intero orario di lavoro;
- i disabili;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015);
- i lavoratori impiegati all’estero;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
- i lavoratori con contratto di reinserimento.
I part-time sono computati in relazione all’orario effettivamente svolto. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa di inadempimento da parte del datore di lavoro relativamente alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato ovviamente in sede giurisdizionale.
Al contrario, i datori di lavoro hanno la possibilità di far rientrare nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Obbligo di assunzione
Per i datori di lavoro che occupano dai 15 a 35 dipendenti la legge prevede l’obbligo di assumere una persona con disabilità. Fino AL 2017 l’obbligo scattava solo in caso di nuove assunzioni ma dal 1 gennaio 2018, chiunque abbia dai 15 ai 35 dipendenti è tenuto a mettersi in regola.
- dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità
- oltre i 50, la percentuale da riservare all’assunzione di disabili è pari al 7% più l’1% a favore di profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
Se nel corso dell’anno la base di computo viene innalzata (per nuove assunzioni), e questa va ad incidere sulla quota di riserva disabili, per l’azienda scatta l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, entro 60 giorni.
Sospensione ed esonero parziale
L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:
- in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale;
- in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
- in presenza di contratti di solidarietà;
- in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno;
- che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014)
L'esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l'autorizzazione al parziale esonero dall'obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa
- pericolosità connaturata al tipo di attività
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
L'esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.
I datori di lavoro che occupano i propri lavoratori in attività soggette ad un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Come procedere all’invio
Il prospetto informativo disabili dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro.
L’invio del prospetto andrà effettuato entro il 01/02/2021.
Sanzioni
In caso di ritardato invio del prospetto informativo trova applicazione una sanzione amministrativa fissa di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio.