Nel novero delle misure del primo tipo, grande eco ha ricevuto la norma che prevede l’esonero contributivo per le assunzioni di (alcune tipologie) di donne.
L’art. 1, comma 16 e seguenti, stabilisce che nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo pari al 50% previsto dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero) è ora riconosciuto nella misura del 100 % nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero è assegnato alle imprese che assumano donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammesse ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 (che sancisce il c.d. tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% e delega a decreti ministeriali annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la fotografia di queste aree e settori, si veda il d.m. 16/10/2020); in alternativa, lo sgravio è riconosciuto con riferimento alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Per la copertura degli oneri sono stanziati 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.
Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca la dotazione in aumento per il Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, comma 23). Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, infatti, il Fondo per le politiche della famiglia (già istituito dall’art. 19, comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. Decreto Bersani) viene incrementato per il 2021 di 50 milioni di euro. Le modalità di attribuzione delle risorse saranno definite con i decreti attuativi del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Un altro tassello significativo nel mosaico delle misure rivolte al popolo femminile in seno al mercato del lavoro è rappresentato dalla previsione normativa del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere. La norma risponde all’esigenza indifferibile di superare il divario salariale uomo-donna, il cosiddetto “gender gap”, in ossequio al principio fondamentale di uguaglianza contenuto nell’articolo 37 della Costituzione, ove si legge che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. Il Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Per le modalità di attuazione dovremo tuttavia attendere i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le “quote rosa” non sono state ignorate nemmeno in ambito imprenditoriale, sia pur con previsioni ancora soltanto programmatiche: la legge 178/2020 ha infatti istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con la ragguardevole dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere, inter alia, l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia. Tra i mezzi utilizzabili per raggiungere le finalità del Fondo si annoverano contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interesse o agevolati, incentivi o percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione e investimenti nel capitale. Inoltre, il Fondo si propone di promuovere programmi per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile, con iniziative, nelle scuole e nelle università, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche e tecnologiche o verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.
Sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese, il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente alle Camere una relazione. A coadiuvare il Ministero summenzionato, anche nella redazione della relazione annuale, è il neocostituito Comitato impresa donna, che avrà anche il compito di contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa e formulare raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.
La composizione e le modalità di nomina dei membri del Comitato, la cui partecipazione è stabilita a titolo rigorosamente gratuito, saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Nel solco degli interventi volti a favorire l’impresa femminile si colloca anche l’art.1 comma 107, che prevede una dotazione aggiuntiva pari a 3 milioni di euro per il 2021 al Fondo di sostegno al venture capital, già istituito dalla legge 30 dicembre 2018, n.145. Le risorse aggiuntive sono finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione realizzati in Italia da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
Analogamente, la manovra di bilancio ha autorizzato la spesa annua di 800.000 euro a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile (art.1, comma 255).
Merita infine un breve cenno anche la seconda tipologia di misure, ossia quelle dirette ad approntare strumenti di promozione, garanzia e protezione delle donne in quanto vittime di discriminazioni e violenze.
A tal fine si segnala l’istituzione, in seno Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (art.1, comma 1134). Destinatari di tali risorse saranno le associazioni del Terzo settore che rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere.
Analoga cifra di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni summenzionati, è stanziata dalla manovra di bilancio per garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.
Infine, un contributo diretto per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento; in questa situazione di estrema difficoltà la legge di bilancio prevede un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.