La vicenda
L’ordinanza in commento dirime una controversia nata a seguito dell’impugnazione di una delibera assembleare avanzata parte di una società – asseritamente qualificatasi come condomina – e relativa ad un impianto di depurazione delle acque condominiale.
Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto volontariamente un terzo il quale aveva chiesto di dichiarare come anteriore il proprio titolo d’acquisto rispetto a quello della società attrice. In altre parole il terzo aveva contestato la qualità di condomino in capo alla società attrice e – conseguentemente – anche quella di proprietaria, pro quota, dell’impianto di depurazione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza che il Tribunale esaminasse le questioni avanzate con l’intervento. Il terzo allora proponeva appello avverso la suddetta sentenza, e la Corte di secondo grado – riconoscendo l’anteriorità del suo titolo d’acquisto rispetto a quello dell’attrice – dichiarava che la società non era condomina e che in conseguenza di ciò non poteva vantare alcun diritto dominicale sui beni condominiali.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell’attore soccombente, la Corte chiarisce i profili critici relativi all’ammissibilità ed alla natura dell’intervento del terzo nell’ambito del contezioso condominiale.
“Impugno anch’io? No tu no!” .
Prima di esaminare la questione relativa al contenzioso condominiale occorre chiarire – a grandi linee – le varie possibili nature che può assumere l’intervento del terzo in un giudizio civile. Questo perché a seconda della natura che si intende attribuire all’intervento del condomino nel giudizio possono cambiare gli esisti della lite, come in effetti è avvenuto tra primo e secondo grado del giudizio a quo dell’ordinanza in commento.
La dottrina processualcivilistica distingue tre tipi di intervento: quello principale, quello adesivo autonomo ...