La Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo comprende prestazioni occasionali, provvigioni e compensi a professionisti e i contribuenti in regime forfettario.
La Certificazione Unica è il documento con il quale i sostituti d’imposta (committenti) sono chiamati a certificare le ritenute di acconto. Si tratta delle ritenute operate sui redditi erogati a lavoratori dipendenti ed autonomi, per ciascun anno solare (v. art. 4, comma 6-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
La Certificazione Unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata utilizzando il modello “ordinario” entro il 16 marzo, in via telematica.
Approvazione del modello di Certificazione Unica
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13088/2021, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all'anno 2020.
Per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).
Le novità nel modello 2021 riguardano la scadenza unica per invio telematico e consegna al percipiente, i nuovi campi introdotti per consentire l’esposizione del trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività durante il periodo di lockdown di marzo 2020 e la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per garantire la fruizione del Bonus IRPEF ai lavoratori in cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Criteri generali relativi alla Certificazione Unica
La Certificazione Unica “CU 2021” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate – come anticipato - entro il 16 marzo 2021, unitamente alle informazioni per il contribuente, serve per attestare:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), corrisposti nell’anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR.
Per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2021, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2021.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:
- frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2021 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998).
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
La CU 2021 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della legge n. 63/1993.
Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Come negli anni scorsi, la Certificazione Unica deve essere predisposta ed inviata ai soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo o redditi diversi e che abbiano subito delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta o di acconto.
La Certificazione qui in esame è identificabile in due “tipologie”:
- quella che certifica redditi da esporre nella dichiarazione dei redditi precompilata e che pertanto dovrà essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2021;
- quella non utile alla dichiarazione dei redditi precompilata e che può essere trasmessa entro i termini di presentazione dell’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770 (per il 2021 il termine è fissato al 31 ottobre 2021 e verrà posticipato al 2 novembre 2021 in quanto cadente, il 31 ottobre, di domenica. A decorrere dal 2021, inoltre, al contribuente la certificazione dovrà essere consegnata sempre entro il 16 marzo 2021, ex art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998, in ragione dell’unificazione delle scadenze di invio all’Agenzia delle Entrate e di consegna al contribuente).
Certificazione Unica – Novità 2021 per prestazioni di lavoro autonomo
Termini e modalità di presentazione
Diversamente dagli anni precedenti, la Certificazione Unica 2021 introduce una modifica quanto ai termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai lavoratori.
Per espressa previsione delle istruzioni per la compilazione, infatti, i predetti termini vengono unificati e, pertanto, viene ora stabilito che sia la trasmissione all’Agenzia delle Entrate che la consegna ai contribuenti avvenga entro il 16 marzo 2021.
Non è superfluo ribadire che anche la Certificazione Unica 2021 lavoro autonomo relativa a prestazioni ricevute nell’anno 2020 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e consegnata al sostituito entro il 16 marzo 2021.
Il termine di presentazione delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o che non confluiscono nella cosiddetta dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730) è spostato al 2 novembre 2021 (considerato che il 31 ottobre 2021 è festivo), in concomitanza con la scadenza prevista per la trasmissione dei modelli 770/2021 per l’anno 2020 (art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998).
L’invio delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente per via telematica, può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Se il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda sostituire una certificazione già presentata validamente, a seguito di un errore, dovrà provvedere alla compilazione di una nuova certificazione in versione modificata, barrando l’apposita casella «sostituzione» posta nel frontespizio della certificazione. Qualora il sostituto abbia provveduto trasmettere più certificazioni nel medesimo flusso ed intenda una certificazione incluso nel flusso, dovrà predisporre una nuova comunicazione che contenga esclusivamente la certificazione da annullare o da sostituire e non tutte le Certificazioni contenute nel flusso.
La casella «eventi eccezionali» deve essere compilata solo e qualora il sostituto d’imposta fruisce della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione a seguito del verificarsi di eventi eccezionali utilizzando un apposito codice che identifica la situazione (ad esempio, il codice 15 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali). Gli eventi eccezionali non includono eventuali “disagi” derivanti dall’emergenza sanitaria attualmente in atto e non influisce sulla sospensione o sul rinvio dei termini sopra descritti.
Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
In linea generale, quest’anno non è cambiata la modalità di compilazione del quadro relativo al lavoro autonomo.
La Sezione riporta un solo campo che dovrà essere compilato indicando il codice di tipologie reddituali oggetto di certificazione avendo cura di individuare quello corretto rispetto alla utilità – o meno – della Certificazione stessa per la redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata.
Quindi, nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo deve essere indicata la causale che individua la tipologia di prestazione ricevuta (ad esempio, la causale A) le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, mentre la causale W è da utilizzare per le prestazioni rese in virtù di contratti di appalto per l’esecuzione di opere e servi nei confronti del condominio).
Nel punto 4 della Certificazione deve essere indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Si rammenta che il contributo integrativo (ad esempio, 2% o 4%) destinato alle Casse professionali non deve essere indicato, mentre il contributo INPS gestione separata (4%) costituisce base imponibile e deve essere sommato all’ammontare lordo.
Si precisa che nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale, i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2021 nella Sezione IV, riservata al percipiente estero privo di codice fiscale.
In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la Certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al defunto.
Nuovi codici
Il prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi della Certificazione Unica 2021 presenta alcune novità rispetto alla versione in uso l’anno scorso.
Infatti, sono stati implementati i codici da indicare all’interno nel campo 6, denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con riferimento alle somme esposte al successivo punto 7 denominato “Altre somme non soggette a ritenuta”.
In particolare, sono stati introdotti due ulteriori codici:
- codice 12, relativo ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 (rispetto a tali soggetti potrà essere utilizzato anche il codice 8 “redditi esenti o somme che non costituiscono reddito” ove siano state corrisposte nel corso del 2020, ad esempio, spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla formazione del reddito);
- codice 13, relativo ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (“decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020 (introdotti con il decreto “cura Italia” n. 18/2020).
Rispetto all’anno precedente il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfettari”, quest’anno identificati con il codice 12, ma continua ad individuare i compensi corrisposti ai soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (c.d. “contribuenti minimi” oggi presenti in via residuale).
Rimane invariato il riferimento alle erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, identificate con il codice 8.
Specificità del codice 13
In aggiunta a quanto detto sopra, si specifica che con il codice 13 sono identificati i compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all’interno del territorio dello Stato;
- non hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro.
Tali compensi, infatti, a norma del richiamato art. 19, comma 1, del D.L. 23/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d’imposta, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell’opzione citata erano tenuti al rilascio di un’apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:
- i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;
- si impegnavano a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non subìte in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta doveva essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal percipiente:
- utilizzando il codice tributo 4050 (istituito dalla Risoluzione n. 50/E/2020);
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la citata data del 16 settembre; in alternativa, era possibile effettuare il versamento entro i predetti termini per il 50% dell’ammontare dovuto e procedere, sul restante 50%, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (v. art. 97 D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020).