In effetti, a partire dalla fine del periodo transitorio con l’uscita definitiva del Regno Unito dall’UE, è necessario distinguere, a vari fini, le operazioni realizzate da operatori del Regno Unito (compresa l’Irlanda del Nord) da quelle effettuate da operatori del Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord) ovvero da quelle effettuate da operatori dell’Irlanda del Nord (senza gli altri Stati UK). Proprio a questo scopo sono stati istituiti i seguenti codici ISO che identificano i tre raggruppamenti:
- il codice “GB” identifica il Regno Unito, vale a dire Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole del Canale ed Isola di MAN;
- il codice “XI” individua l’Irlanda quando deve essere tenuta distinta per specifiche regole unionali dal Regno Unito;
- il codice “XU” designa il Regno Unito senza l’Irlanda del Nord.
Più in dettaglio, l’Irlanda del Nord avrà, ai fini Iva, due codici identificativi: quello “XI” per le cessioni di beni, in quanto l’accordo di recesso ha stabilito che l’Irlanda del Nord per queste operazioni rimane all’interno del regime unionale. Infatti, anche dopo il 1° gennaio 2021, le cessioni e gli acquisti di beni da e verso l’UE non sono da considerarsi operazioni di esportazione e di importazione, ma cessioni e acquisti intraUE. Conserverà il codice “GB” per le prestazioni di servizio. In ambito doganale l’utilizzo del codice “XI” per distinguere il soggetto stabilito in Irlanda dagli altri Stati del Regno Unito sarà utilizzato, ad esempio, per il codice EORI.
A livello nazionale, con la determinazione n.46832/D/2021 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato la tabella A dell’allegato XI della precedente determinazione prot. n. 13799/RU, incidendo di fatto sulle istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi e cercando di “accogliere” le novità derivanti dalla brexit. A ...