Il caso:
Viene posta all’attenzione della Suprema Corte una controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata da una s.r.l. – proprietaria di un’unità immobiliare sita in un edificio condominiale – a seguito dei danni subiti in conseguenza di episodi di tracimazione di liquami, dovuti alla cattiva manutenzione delle fognature, nei confronti del condominio di appartenenza e di altri condomìni, che col primo condividono un tratto dell’impianto fognario.
Confermando la sentenza resa dal giudice di primo grado, la corte d’Appello aveva condannato al risarcimento il solo condominio di appartenenza del danneggiato, rilevando come il fenomeno di fuoriuscita dei liquami trovasse la sua origine in un tratto della rete fognaria posto al servizio di questo solo condominio e come pertanto solo su questo incombesse l’onere della realizzazione di una “vasca” di raccolta delle acque, al fine di prevenire la tracimazione.
Proposto ricorso per cassazione da parte del soccombente, la Suprema Corte dapprima avalla il ragionamento della Corte d’Appello in relazione alla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al condominio; accoglie, tuttavia, il motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., censurando il ragionamento del giudice di merito in tema di prescrizione a fronte di un illecito c.d. permanente.
La custodia dei beni condominiali:
La questione di maggior interesse affrontata dalla pronuncia in commento riguarda sicuramente il tema della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia in relazione a beni di natura condominiale. A norma dell’articolo 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
È noto che la norma de qua comprende un’ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva in capo ...