Il "Fondo Patrimonio PMI" e le caratteristiche degli strumenti finanziari
Nell'ambito delle finalità di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, l'articolo 26, comma 12, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 "Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77 e modificato dall'articolo 1, comma 263, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178), ha istituito il "Fondo Patrimonio PMI" con l'obiettivo di sottoscrivere entro la data del 30 giugno 2021, nei limiti della dotazione del Fondo e di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni dell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche (commi 14 e 16):
- i titoli sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione;
- la società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione;
- i titoli sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva;
- nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467 del Codice Civile.
L'ammontare massimo degli strumenti finanziari è pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Nel caso la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto di Stato nell'ambito del quadro temporaneo delle misure a sostegno dell'economia per l'emergenza da Covid-19 oppure di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25% dell'ammontare dei ricavi e ...