Il 17 marzo 2021, il blocco dei licenziamenti ha compiuto un anno e ha salutato, con il d.l. 22 marzo n.41 (detto anche “Decreto Sostegni”) l’ennesima proroga, che questa volta si caratterizza per essere “doppia” o, come denominata dal Ministro del lavoro, “selettiva”.
Il provvedimento entrato in vigore il 23 marzo scorso, infatti, stabilisce che il divieto di licenziamento si protrarrà, con una prima scadenza al prossimo 30 giugno, e una seconda scadenza, valida soltanto per alcune realtà aziendali, al 31 ottobre 2021.
Fase 1 (1 aprile - 30 giugno 2021)
In questa prima fase, il legislatore Italiano rinnova il divieto assoluto per qualsiasi impresa, interessata o meno dalla pandemia, di recedere per motivi oggettivi.
Se in Inghilterra e in Germania, infatti, l’imprenditore che accede ad ammortizzatori sociali analoghi alla nostra Cassa Integrazione non può licenziare per Covid-19, benché possa porre in essere operazioni di riorganizzazione aziendale o licenziamenti individuali per soppressione del posto di lavoro, e quindi per ragioni estranee alla pandemia, in Italia il blocco è generale e ogni “apertura” al potere di recedere per motivi oggettivi, è semplicemente rinviata.
Quindi, l’imprenditore che incontri riduzioni di lavoro o abbia personale in esubero può (rectius: deve) accedere agli ammortizzatori sociali.
Occorre allora segnalare quali siano i trattamenti di integrazione salariale messi in campo dal Governo Draghi.
a- Secondo il 1° comma dell’articolo 8 del d.l. 41/2021, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e, per i ...