Quando si parla di start up innovative si fa riferimento a società di capitali aventi gli specifici requisiti indicati nell’art. 25 del D. L. n. 179/2012, norma che ha istituito questa speciale categoria di imprese che si caratterizza per le peculiarità dell’oggetto sociale afferente, in particolare, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico. Tali imprese godono di specifiche agevolazioni e sono registrate in una sezione speciale del Registro delle imprese e lì permangono fino a quando mantengono i requisiti costitutivi e comunque non oltre 5 anni dalla costituzione, trasformandosi allo scadere del quinquennio, in PMI innovative.
Nel 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’intento di semplificare l’iter burocratico necessario per la costituzione delle start up innovative e facilitare così l’avvio di nuove imprese ad alto valore tecnologico, sulla base della delega prevista dall’art. 4 comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, aveva emanato un decreto, il D.M. 17.2.2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”, nel quale era previsto che, in deroga all’art. 2463 c.c., i contratti di s.r.l. per la costituzione di start-up innovative “sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma…, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all’art. 2, comma 1” (art. 1, co. 1 D.M. 17.02.2016).
Nel medesimo decreto, all’art. 1 comma 2, si stabiliva inoltre che l’atto costitutivo e lo statuto “sono redatti in modalità esclusivamente informatica…”, non essendo “richiesta alcuna autentica di sottoscrizione” e che il “documento informatico”, una volta “formato”, è presentato all’ufficio del Registro delle Imprese, “redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile ...