Il CASO
Un condòmino, comproprietario insieme ad altri di una unità immobiliare nel condominio, impugna la delibera assembleare con cui viene conferito il mandato ad un professionista per la “revisione” delle tabelle millesimali a causa delle modifiche intervenute nel tempo all’interno dello stabile.
I motivi di impugnazione sono due: con il primo contesta la mancata convocazione di tutti i condòmini, nello specifico degli altri “comproprietari”, insieme all’attore, di una proprietà esclusiva, e con il secondo l’insufficienza del quorum, semplice, per la validità della delibera che avrebbe conferito l’incarico al tecnico.
Il Tribunale di Napoli e, a seguire, la Corte d’appello, rigettano le domande dell’attore che si rivolge quindi alla Suprema Corte.
E quest’ultima, con l’ordinanza n. 6821 depositata in data 11/03/2021, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 comma 3 e 67 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché degli articoli 1136 e 1137 del codice civile del testo previgente la Novella 220/2012, posto che la vicenda si svolge nell’anno 2006.
Lamenta il ricorrente che la delibera fosse viziata a causa del difetto di convocazione di tutti i condòmini.
L’art. 1136 del codice civile prevedeva che “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.
Già dottrina e giurisprudenza unanimi, antecedenti la L.220/2012, si erano orientate a ritenere che l’omessa convocazione del condòmino costituisse irregolarità e la relativa delibera fosse quindi affetta da un vizio di annullabilità e non di nullità, ma, soprattutto, che detto vizio potesse essere dedotto solo dal condòmino non convocato.
A partire dalla sentenza (n. 9082/2014 Presidente Dott. Roberto Triola) ...